Utili extracontabili imputabili ai soci anche senza accertamento alla società intermedia (Cass. civ. Sez. 5 n. 20176 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa si fonda su due elementi coesistenti: la ristrettezza della compagine sociale, quale sintomo della particolare intensità dell’affectio societatis, e l’accertamento di utili non dichiarati in capo alla società. Per la sua operatività non è necessario che il socio svolga ruoli gestori o direttivi, né che sussista un vincolo familiare, essendo sufficiente la partecipazione alla compagine senza che il socio abbia intrapreso azioni concrete di rottura dell’affectio. La prova per vincere la presunzione non è negativa — non aver ricevuto la distribuzione — ma positiva: il socio deve dimostrare la specifica destinazione impressa agli utili prodotti “a nero”. In caso di società a ristretta base che partecipi al capitale di altra società a ristretta base, l’accertamento degli utili occulti può essere legittimamente notificato direttamente alle persone fisiche socie della società intermedia, senza che sia necessaria la previa emissione di un avviso di accertamento nei confronti di quest’ultima. La presunzione opera altresì quando l’accertamento consegua al disconoscimento di costi fittizi neutralizzati tramite compensazione con fatture attive parimenti fittizie, purché l’elisione abbia determinato un maggior reddito imponibile in capo alla società.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, per il periodo d’imposta 2013, con cui accertava un maggior reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di “utili occulti” della Sifer S.p.A., società a ristretta base partecipata dal predetto direttamente nella misura del 30% e indirettamente per il 10% tramite la Immobiliare Smeraldo S.r.l., anch’essa a ristretta base familiare. L’accertamento muoveva dalla constatazione, in capo alla Sifer, di maggiori ricavi per un’operazione ritenuta fittizia con una società considerata “cartiera”, regolata solo mediante compensazione. Il contribuente, socio non amministratore e che aveva ceduto la propria partecipazione nel 2017, contestava l’applicazione della presunzione e il c.d. divieto di doppia presunzione, deducendo l’estraneità alla gestione e la mancata percezione degli utili.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettavano le doglianze del ricorrente. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione delle norme in tema di prova presuntiva e onere della prova e sul vizio di omessa pronuncia in relazione alle modalità di pagamento per compensazione. Il ricorso è stato ritenuto infondato alla luce del diritto vivente.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non richiede la partecipazione attiva del socio alla gestione sociale. Il suo fondamento risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis propria delle società a ristretta base, che può prescindere da vincoli familiari e caratterizzare rapporti tra soggetti uniti dalla conduzione di un’impresa di semplici dimensioni. Ne consegue che la ripresa è legittima anche nei confronti del socio che non ricopra cariche sociali, purché non abbia compiuto atti concreti che evidenzino una rottura della compagine.
Quanto alla censura relativa alla c.d. “doppia presunzione”, la Corte ha affermato che, in caso di società a ristretta base che partecipi al capitale di altra società a ristretta base, non è necessario che l’amministrazione emetta un previo avviso di accertamento nei confronti della società partecipante. La ripresa può avvenire direttamente in capo alle persone fisiche socie, atteso che nessuna norma impone un accertamento formale preventivo e che, secondo l’id quod plerumque accidit, tali società hanno come unico fine naturale la produzione di utili da distribuire. Tale scelta non lede il diritto di difesa, potendo il contribuente dimostrare che l’accertamento a monte era precluso o che gli utili non sono stati distribuiti.
La Corte ha infine ribadito che l’onere del socio non consiste nel provare di non aver percepito i dividendi, ma nel dimostrare la positiva destinazione degli utili occulti, non essendo sufficienti mere richieste di chiarimento all’organo amministrativo non seguite da atti di rottura dell’affectio. L’operatività della presunzione non è stata inficiata dall’entrata in vigore dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva correttamente applicato tali princìpi, avendo il contribuente mancato di assolvere l’onere probatorio su di lui gravante. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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