Errore revocatorio e inammissibilità del ricorso contro la Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10192 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. avverso una sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Il suddetto rimedio è invece ammissibile, ex art. 391-bis cod. proc. civ., quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale recuperava, per l’anno d’imposta 2008, maggiori IRES, IRAP ed IVA nei confronti di una società italiana, ritenendo che una società slovacca, composta dagli stessi soci, fosse una impresa esterovestita. La società italiana avrebbe beneficiato di fatture per prestazioni di traino di importo superiore a quello reale e di ricavi non contabilizzati, derivanti dall’impiego di autisti formalmente alle dipendenze della consociata estera.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Amministrazione. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi; la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22572/2024, dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti dei soci e rigettava il ricorso della società, dichiarando l’inammissibilità dei motivi. La società proponeva quindi ricorso per revocazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte prende in esame i tre motivi di revocazione. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata dichiarata l’inammissibilità di un motivo per difetto di autosufficienza, nonostante il contenuto dell’atto impositivo e del ricorso di primo grado fosse stato riportato nel ricorso per cassazione. La Corte chiarisce che la doglianza non concerne l’erronea percezione dei fatti, ma la contestazione dell’interpretazione del principio di autosufficienza. Tale censura attiene all’applicazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e non può essere fatta valere con il rimedio della revocazione, che non riguarda l’attività interpretativa e valutativa del giudice.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’errore di fatto per non avere la Corte rilevato che le riprese erano fondate sul presupposto della esterovestizione della consociata slovacca, circostanza che sarebbe stata esclusa da giudicati esterni. La Corte osserva che i motivi di ricorso non sono stati dichiarati inammissibili per aver ritenuto la società slovacca esterovestita, ma perché non confrontavano la ratio decidendi della sentenza d’appello, incentrata sul merito delle riprese, non sulla residenza della società estera. La valutazione di irrilevanza di una questione costituisce un’attività valutativa che non può essere oggetto di revocazione.
Con il terzo motivo, la società invoca l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 e la sentenza di assoluzione con formula piena emessa dal G.U.P. all’esito del giudizio abbreviato per i fatti oggetto dell’avviso. La Corte rileva che, ove il motivo sia inteso come richiesta applicativa nella fase rescissoria, la questione non può essere esaminata non facendosi luogo a tale fase; ove invece sia un motivo di revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile perché l’istituto è applicabile solo quando la Corte di cassazione abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e non quando abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La norma, inoltre, richiede sentenze emesse a seguito di dibattimento, non di rito abbreviato.
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Nota della Redazione
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