Revocazione per errore di fatto esclusa se la critica investe l’error iuris (Cass. civ. Sez. V n. 4306 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso fondato sull’art. 391-bis cod. proc. civ. quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche. La falsa percezione di queste ultime, anche se indotta da erronea lettura delle interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme (falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (violazione). L’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consiste invece nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa. Esso deve essere decisivo, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accertamento con cui erano stati determinati redditi di capitale in capo a un contribuente, quale socio di una società a ristretta base sociale, per la distribuzione occulta di maggiori utili. Il giudice tributario di primo grado aveva sospeso il processo, rilevando che alcuni motivi di ricorso investivano l’inesistenza del maggior reddito accertato in capo alla società e che avverso tale accertamento pendeva separato giudizio.
Investita del ricorso, la Corte ne aveva rilevato l’infondatezza, richiamando il costante orientamento di legittimità sulla pregiudizialità dell’accertamento sociale rispetto a quello del socio. Il contribuente propone ora revocazione di quella pronuncia, deducendo che il principio applicato si fonderebbe su un fatto processuale inesistente, mai verificatosi nel proprio giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio: esso consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che invece non risulta dai documenti di causa. L’errore di fatto deve essere decisivo, estraneo ai punti controversi già decisi e caratterizzato da evidenza e obiettività, senza che la sua constatazione richieda argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Il ricorrente concentra la censura sul punto della motivazione in cui la Corte aveva richiamato il principio di diritto ricavabile dai precedenti indicati, sostenendo che quel principio presupporrebbe una condotta processuale del contribuente in realtà mai tenuta. Il Collegio osserva però che il passaggio censurato non contiene alcuna autonoma e specifica constatazione di tale condotta.
Il fatto che il ricorrente assume erroneamente supposto è, in realtà, una propria deduzione: esso è desunto dal principio di diritto applicato e dall’orientamento di legittimità richiamato. Ciò che si censura è, in sostanza, l’asserita incongruenza del principio rispetto alla fattispecie concreta, ossia l’interpretazione della norma applicata o la sua applicazione al caso.
La critica attinge quindi un preteso errore di diritto, nelle forme della violazione o della falsa applicazione della legge, in entrambi i casi esterno al perimetro dell’ammissibile revocazione. La Corte richiama sul punto il principio secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il rimedio quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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