Il passaggio di consegne è adempimento imprescindibile dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 200 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La redazione del verbale di passaggio delle consegne, all’inizio della gestione, è adempimento imprescindibile dell’agente contabile, finalizzato a stabilire il debito che l’agente assume e ad accertare, al termine della gestione, il credito e il debito dell’agente cessante. L’omissione di tale adempimento non può ritenersi superata da un passaggio di consegne sostanziale o da una mera assunzione della gestione rebus sic stantibus, né può essere giustificata da difficoltà organizzative solo allegate e non documentate, potendo le situazioni eccezionali integrare gli estremi per il passaggio con riserva. L’omissione, afferendo alla costituzione del rapporto, riversa i propri effetti sulle gestioni successive e impedisce la declaratoria di regolarità del conto e il discarico dell’agente. La mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento.
Il Fatto
Il giudizio verteva sull’esame del conto giudiziale reso dall’agente contabile addetto alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari presso l’Ufficio Territoriale di Venezia, per l’esercizio 2022. La relazione di irregolarità segnalava la mancata effettuazione del passaggio delle consegne con l’agente subentrante e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..
L’agente contabile, nominata nel corso del 2021, aveva rappresentato di aver assunto l’incarico in via sostitutiva e d’urgenza, in un contesto pandemico caratterizzato da carenza di personale, evidenziando l’assenza di un formale passaggio delle consegne, reso materialmente impossibile dall’assenza prolungata del precedente agente. L’Amministrazione, dal canto suo, aveva precisato che la relazione di cui all’art. 139 c.g.c. non era stata predisposta per l’assenza di un organo di controllo interno nella propria organizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il conto in esame non rappresentava l’ultima gestione dell’agente, essendo l’incarico proseguito fino all’aprile 2023, e che all’atto dell’assunzione dell’incarico non era stato effettuato alcun passaggio delle consegne. Ha quindi affermato che la redazione del verbale di passaggio delle consegne, lungi dall’essere un mero adempimento formale, è finalizzata a stabilire il debito che l’agente assume ai sensi dell’art. 181, commi 3 e 4, R.D. 827/1924, nonché a delimitare le responsabilità di gestione di ciascun agente, che risponde solo per la parte che ha avuto nella gestione ai sensi dell’art. 612, primo comma, R.D. 827/1924.
La Corte ha escluso che l’omissione potesse ritenersi superata da un passaggio di consegne sostanziale o da una mera assunzione della gestione rebus sic stantibus, sottolineando come le descritte difficoltà organizzative e l’assenza dal servizio dell’agente cessante avrebbero potuto integrare quelle situazioni eccezionali da motivare che consentono il passaggio delle consegne con riserva, in analogia con quanto previsto per il cambio del consegnatario dall’art. 26 d.P.R. 254/2002. L’agente aveva peraltro solo allegato, e non documentato, le asserite difficoltà organizzative, che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a delimitare le rispettive responsabilità degli agenti succedutisi nel corso della gestione, evitandone la confusione e la conseguente responsabilità solidale, e a ipotizzare la compilazione d’ufficio del conto ai sensi dell’art. 614, comma 1, lett. b), R.D. 827/1924.
Quanto all’esame del conto, il Collegio ha verificato la correttezza delle rilevazioni contabili, riscontrata nei prospetti mensili comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato e nelle quietanze dei versamenti. La gestione non chiudeva in pareggio, risultando un debito di cassa di € 931.086,25, giustificato da pignoramenti dei conti correnti dell’Ufficio e da somme riscosse a fine esercizio su conti ancora gravati da procedure esecutive, successivamente versate nei capitoli d’entrata del Ministero della Salute a seguito della rinuncia all’esecuzione.
In relazione alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ha ritenuto che tale omissione non potesse essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale indefettibile adempimento, il cui contenuto avrebbe dovuto preferibilmente dar conto dell’attività di verifica svolta, come precisato dall’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il conto irregolare, non ammettendo l’agente a discarico, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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