Obblighi di trasparenza e tempestività dei pagamenti degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 37 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina sulla tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, impone alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei termini di pagamento e l’adozione di misure idonee a prevenire ritardi. Per gli enti locali, gli obblighi di trasparenza concernono la pubblicazione, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e degli indicatori trimestrali. L’art. 41, d.l. n. 66/2014 richiede, inoltre, che la relazione sulla gestione del rendiconto rechi un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza, con l’indicazione delle misure adottate. L’inosservanza di tali adempimenti integra un profilo di criticità gestionale, mentre la capacità di realizzo delle entrate e il contenimento dei tempi di pagamento incidono positivamente sul risultato di amministrazione e sulla riduzione degli accantonamenti.

Il Fatto

Nell’ambito di un’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo ha riscontrato, per il Comune di Cinto Euganeo, un ritardo nei pagamenti pari a 8,37 giorni di tempi medi ponderati di ritardo nel primo semestre 2025.

A seguito della nota istruttoria, l’ente ha rappresentato: la pubblicazione dei dati trimestrali, sebbene in una sottosezione errata del sito istituzionale; la mancata pubblicazione dell’indicatore annuale 2024; l’omissione del prospetto di cui all’art. 41, d.l. n. 66/2014 nella relazione sulla gestione, poi trasmesso in allegato; e le difficoltà organizzative dovute a carenza di personale e a una situazione di disavanzo finanziario.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale volto a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla direttiva 2000/35/CE alla direttiva 2011/7/UE, recepita con il d.lgs. n. 192/2012. Viene evidenziato come il ritardo nei pagamenti costituisca una grave criticità per il mercato unico e per la liquidità delle imprese, e come il legislatore abbia progressivamente introdotto obblighi di pubblicazione e meccanismi di monitoraggio, quali la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC).

Riguardo agli obblighi di pubblicazione, la Sezione rileva il parziale adempimento di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, sollecitando la puntuale pubblicazione dei dati annuali e trimestrali e la loro corretta collocazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

In merito all’art. 41, d.l. n. 66/2014, la Sezione rileva il parziale adempimento, in quanto la relazione sulla gestione non conteneva il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati in ritardo, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario. Viene pertanto raccomandato, per il futuro, il rispetto delle modalità di adempimento, con l’inserimento del prospetto e delle misure adottate.

Infine, la Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate, evidenzia che il miglioramento della capacità di realizzo delle entrate e la riduzione dei tempi di pagamento incidono positivamente sul risultato di amministrazione, consentendo la riduzione degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al FGDC. Vengono pertanto raccomandate misure più efficaci per migliorare la riscossione e proseguire nell’azione di rientro dai ritardi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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