Danno all’immagine da assenteismo e non contestazione nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 44 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile la mancata costituzione del convenuto, ritualmente citato, determina la declaratoria di contumacia e rende non contestati i fatti costitutivi della domanda, con la conseguenza che il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente. La non contestazione, imposta dall’art. 167, comma 1, cod. proc. civ., costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio e vincola il collegio. Ai sensi dell’art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, le false attestazioni della presenza in servizio obbligano il dipendente a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, e il danno all’immagine. La declaratoria di illegittimità costituzionale della liquidazione legale automatica non incide sulla configurabilità del danno all’immagine da assenteismo, che resta fattispecie tipizzata quanto all’an e va liquidata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso un tribunale, contestando il danno patrimoniale e il danno all’immagine derivanti da una condotta di assenteismo accertata in sede penale per il periodo dal 25.10.2016 all’08.03.2017. Gli episodi di allontanamento indebito dal posto di lavoro emergevano dal confronto tra il registro delle presenze e gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento e delle intercettazioni.
Il procedimento penale si concludeva con condanna in rito abbreviato, confermata in appello, con ricorso pendente in Cassazione. La Procura quantificava il danno patrimoniale in Euro 409,13, secondo i calcoli della Ragioneria territoriale dello Stato, e il danno all’immagine in via equitativa in Euro 3.896,22, pari al doppio della retribuzione mensile, per un totale di Euro 4.305,35. Il convenuto non presentava deduzioni né si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione accerta preliminarmente la regolarità della notifica dell’atto di citazione e dichiara la contumacia del convenuto ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del codice della giustizia contabile, in relazione all’art. 46, comma 24, legge n. 69/2009.
Nel merito, la domanda risarcitoria è ritenuta fondata e merita integrale accoglimento. Gli elementi costitutivi della responsabilità derivano in modo univoco dalle concordanti fonti di prova acquisite nel processo penale. La Sezione aderisce alla giurisprudenza prevalente secondo cui l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione come comportamento rilevante ai fini dell’oggetto del giudizio: il collegio deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio sul fatto non contestato, che si configura come non controverso. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto costituito, assoggettato alla regola dell’art. 115 cod. proc. civ. sui fatti non specificatamente contestati.
Individuato il referente normativo nell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo di liquidazione legale automatica del danno all’immagine. La norma, come risultante dopo la declaratoria, obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine, senza ulteriori indicazioni. L’intervento demolitorio della Consulta incide sulla disciplina processuale e sulla predeterminazione della sanzione, non sulla configurabilità del danno all’immagine, che resta valorizzato quanto all’an dalla fattispecie tipizzata.
Anche prescindendo dall’automatismo, la Sezione ravvisa tutti i presupposti del pregiudizio alla reputazione dell’amministrazione, richiamando i criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza contabile e la qualificazione del danno all’immagine come danno evento secondo le Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, oltre alla possibilità di prova per presunzioni. Il clamore mediatico degli episodi rafforza il giudizio. Il collegio condanna quindi il convenuto, a titolo di dolo, al pagamento di Euro 4.305,35, oltre rivalutazione e interessi, con spese di giudizio a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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