L’onere della diligenza del cessionario nelle frodi carosello e il limite del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 14625 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti realizzate mediante frode carosello, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale e al contesto operativo, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale prova può essere presuntiva e deve fondarsi su elementi obiettivi e concordanti, quali la ricorrenza di società “cartiere”, la breve vita delle stesse, l’assenza di struttura organizzativa e la mancanza di corrispondenza commerciale tipica. Il contribuente, dal canto suo, ha l’onere di provare la diligenza massima esigibile da un operatore accorto; non sono tuttavia sufficienti la regolarità della contabilità e dei pagamenti. La verifica sulla sufficienza e sulla coerenza degli indizi è riservata al giudice di merito e la sua rivalutazione è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Alla società contribuente, attiva nel commercio di materie plastiche, era stato notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate contestava, per l’anno d’imposta 2011, l’indebita detrazione dell’IVA assolta su fatture emesse da tre fornitori risultati essere società “cartiera” o “filtro”. Gli acquisti erano avvenuti, secondo la ricostruzione dell’Ufficio, nell’ambito di una frode carosello, finalizzata a praticare prezzi inferiori a quelli della casa madre produttrice grazie all’evasione dell’imposta. I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso della società, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello, ritenendo insufficiente la prova della consapevolezza della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha enunciato il principio in materia di riparto dell’onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti. La Suprema Corte ha precisato che l’Erario deve provare la consapevolezza del destinatario, ma che tale prova non richiede la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso, essendo sufficiente dimostrare che il contribuente, con l’ordinaria diligenza esigibile da un imprenditore onesto e mediamente esperto del settore, avrebbe dovuto rendersi conto che l’operazione si inseriva in una frode.
La Corte ha poi chiarito che la prova della consapevolezza può essere anche solo indiziaria, ma deve essere suffragata da elementi obiettivi e concordanti, come l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti. Non sono invece invocabili, quali mezzi di prova dell’estraneità alla frode, la regolarità della contabilità o la congruità dei pagamenti, trattandosi di circostanze inerenti alla stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e facilmente falsificabili. La sentenza impugnata, pur affrontando specificamente la questione, ha valorizzato elementi non sufficienti, trascurando una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la ricorrenza degli stessi amministratori nelle società coinvolte, la breve durata delle stesse, l’assenza di una struttura organizzativa adeguata e l’anomalia dei pagamenti immediati.
Nel fare ciò, la Corte di merito ha operato una valutazione non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, con conseguente violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 168 della Direttiva n. 112/2006/CE. La censura, pertanto, è stata ritenuta fondata e il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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