Concessione dehor su suolo privato non condizionabile al giudizio civile (TAR Liguria n. 256 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui il ricorrente nega che l’area su cui insiste l’occupazione sia gravata da servitù di uso pubblico è inammissibile per carenza di interesse, poiché, ove fondata, renderebbe il Comune in radice sprovvisto del potere di rilasciare la concessione. La concessione di occupazione di suolo pubblico non può essere condizionata all’esito di un giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario: l’apposizione di elementi accidentali contrasta con la natura tipica del provvedimento ampliativo. L’accertamento con efficacia di giudicato dell’esistenza del diritto reale di uso pubblico spetta al giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo non può conoscerne incidenter tantum quando la verifica non sia rilevante per delibare la legittimità del diniego.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio di bar e tavola calda in Genova impugnava il diniego di concessione per l’occupazione di suolo privato soggetto ad uso pubblico con dehor. L’area era stata occupata sulla base di una scrittura transattiva con il Condominio proprietario, intervenuta a seguito di una sentenza che aveva condannato la società alla rimozione del manufatto. Dopo la contestazione della Polizia Locale per la mancanza del titolo autorizzativo e il rigetto del ricorso amministrativo da parte della Prefettura, il ricorrente aveva adito il Giudice di Pace, ottenendo la sospensione dell’ordinanza-ingiunzione. Nel frattempo aveva presentato istanza di concessione, rigettata dal Comune per la protratta occupazione abusiva dell’area, non avendo chiesto il rinnovo del titolo scaduto nel 2019.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse della censura con cui il ricorrente sosteneva che lo spazio privato non fosse gravato da servitù di uso pubblico: se tale tesi fosse fondata, il Comune risulterebbe privo del potere di disciplinare l’area e rilasciare la concessione. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., l’accertamento del diritto reale di uso pubblico spetta al giudice ordinario, mentre la verifica incidenter tantum non era rilevante nel caso di specie.
Quanto alle ulteriori doglianze, il Collegio ha escluso che l’Amministrazione potesse rilasciare una concessione condizionata all’esito della causa pendente dinanzi al Giudice di Pace: l’apposizione di elementi accidentali contrasta con la natura e la tipicità del provvedimento ampliativo, che verrebbe snaturato trasferendo al privato una posizione di privilegio. Il provvedimento impugnato, inoltre, si fondava esclusivamente sulla protratta occupazione abusiva per mancato rinnovo del titolo, senza che la questione edilizia fosse posta a base del diniego. Nessuna nuova ingiunzione di sgombero era stata infine impartita, essendo già pendente l’ordine di rimozione sospeso dal giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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