Dehors non precario per dimensioni e stabilità: serve il titolo edilizio (TAR Sicilia n. 3972 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dehors installato a corredo di un’attività di somministrazione non è liberamente realizzabile quando difetta del requisito della precarietà, intesa in senso temporale, funzionale e costruttivo. Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee godono del regime dell’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, purché siano destinate alla rimozione immediata al cessare della necessità e comunque entro centottanta giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio. Una struttura chiusa su tutti i lati, di notevoli dimensioni, destinata a permanere per anni per volontà del titolare, travalica tali limiti: determina abuso edilizio e impone il titolo edilizio nonché l’autorizzazione paesaggistica. L’assenza del requisito di precarietà comporta una trasformazione del territorio con aumento del carico urbanistico.

Il Fatto

La società ricorrente, utilizzatrice di un compendio immobiliare per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava al Comune una S.C.I.A. commerciale e, in seguito, una S.C.I.A. edilizia per lavori di ristrutturazione e sistemazione dell’area esterna. Con ulteriore S.C.I.A. edilizia avviava nel dehors l’attività di somministrazione per eventi e ricevimenti. Il Comune annullava quest’ultima segnalazione e, all’esito di un sopralluogo, comunicava l’avvio del procedimento per la struttura precaria ritenuta priva di titolo abilitativo.

Con l’ordinanza impugnata l’ente intimava la sospensione dei lavori e ingiungeva la demolizione delle opere abusive con ripristino dei luoghi. La società proponeva ricorso, deducendo il difetto di motivazione in ordine alle memorie procedimentali e la natura precaria e smontabile della struttura, riconducibile alla disciplina derogatoria emergenziale sui dehors.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, sotto il profilo edilizio, i dehors possono essere installati liberamente solo ove rispondano alle caratteristiche dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001. La norma esige due elementi connotanti: uno funzionale, legato a esigenze contingenti e temporanee e comunque contenute entro centottanta giorni; l’altro strutturale, costituito da materiali e modalità che consentano la rapida rimozione al venir meno dell’esigenza.

Gli atti del giudizio dimostrano che l’opera concretamente realizzata non rientra in tale fattispecie. Il Collegio valorizza le dimensioni della struttura, pari a circa 400 mq secondo il report fotografico acquisito, che non la rendono facilmente e rapidamente rimovibile. Il richiamo è alla pronuncia del Cons. Stato sez. II n. 1489 del 2023, che il Tribunale segue nel percorso argomentativo.

Il venir meno del requisito della precarietà — valutato su piano temporale, funzionale e costruttivo — sfocia nell’abuso edilizio. Il riscontro negativo sui presupposti della norma comporta una trasformazione del territorio con aumento del carico urbanistico. Il manufatto chiuso su tutti i lati e destinato a permanere per anni su suolo pubblico, per espressa volontà del titolare, travalica i limiti dell’edilizia libera.

Ne deriva la necessità del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Il Collegio non statuisce sulle spese processuali in ragione della mancata costituzione dell’ente intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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