Delega di firma degli avvisi di accertamento a funzionario non dirigente (Cass. civ. Sez. V n. 9013 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è delega di firma e non di funzioni. Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato né della durata dell’incarico, ben potendo l’individuazione del firmatario avvenire mediante ordini di servizio che richiamino la qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l’atto. Ai fini della valida sottoscrizione dell’atto impositivo non è necessario, in chi firma o conferisce la delega, il possesso della qualifica dirigenziale, non essendo tale presupposto giustificato dal dato normativo. La sottoscrizione può essere delegata a funzionari addetti all’ufficio purché appartenenti alla terza area funzionale, equivalente attuale della carriera direttiva richiamata dalla disposizione.
Il Fatto
La contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, rettificando il reddito dichiarato pari a zero e accertando maggiori redditi per entrambe le annualità. La rettifica muoveva dal riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: autovettura, reddito da lavoro dipendente, rate di mutuo e immobile in locazione.
Esperito senza esito il tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano, che li riuniva e li rigettava. La C.t.r. della Lombardia rigettava l’appello, condannandola alle spese di lite. Contro tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e censurava la sentenza d’appello per non aver dichiarato la nullità degli avvisi impugnati. Gli atti erano firmati dal Capo Ufficio Controlli per mezzo di una delega del Direttore Provinciale priva dell’indicazione delle ragioni e della durata; inoltre l’atto dispositivo proveniva da un Direttore Provinciale diverso da quello che avrebbe rilasciato la delega di firma. La Corte giudica il motivo infondato.
Il Collegio muove dalla giurisprudenza costante secondo cui l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, con onere della prova a proprio carico, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio: la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso non attiene alla legittimazione processuale. Quanto agli effetti della delega, richiama il principio per cui essa, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che il provvedimento non esige l’indicazione del nominativo del delegato né della durata.
La Corte affronta poi la sorte degli atti sottoscritti da soggetti la cui qualifica dirigenziale sia stata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012. Richiamando un proprio precedente, esclude che ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo sia necessario il possesso della qualifica dirigenziale, non giustificato dal dato normativo.
Alla stregua di tali considerazioni, poiché ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 gli avvisi in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell’atto può derivare dalla declaratoria d’incostituzionalità richiamata. La sottoscrizione può quindi essere delegata a funzionari addetti all’ufficio, purché appartenenti alla terza area funzionale, equivalente attuale della carriera direttiva. Le allegazioni probatorie dell’Ufficio depongono per il corretto operato della C.t.r., che ha ritenuto rituale la delega. Il ricorso è rigettato, con condanna della contribuente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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