Ricorso per cassazione tardivo: inammissibilità per errore nel computo del termine breve (Cass. civ. Sez. 5 n. 10310 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. è inammissibile. La notificazione della sentenza, eseguita ai sensi dell’art. 326 c.p.c., determina la decorrenza del termine breve di sessanta giorni; nel relativo computo, il dies a quo è escluso e non opera la proroga di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. allorché il giorno di scadenza cada di venerdì, non festivo. L’erronea applicazione della proroga, fondata sulla circostanza che il giorno successivo alla scadenza sia un sabato, non può giustificare la tardività della notificazione del ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 397/2019, che aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio in una controversia concernente la deducibilità di costi e la detraibilità dell’IVA relativamente a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Nel controricorso, la società contribuente eccepiva l’improcedibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la notifica della sentenza di appello, avvenuta in data 21.10.2019, aveva fatto decorrere il termine breve, scaduto il 20.12.2019. L’impugnazione, invece, risultava notificata dall’Agenzia solo in data 23.12.2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di tardività sollevata dalla contribuente, rilevandone il carattere dirimente: l’eventuale intempestività dell’impugnazione, infatti, impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e preclude ogni valutazione di merito sui motivi dedotti. L’eccezione è stata ritenuta fondata sulla base dell’esame congiunto degli atti processuali, dai quali emergeva che la sentenza della CTR era stata notificata all’Agenzia il 21 ottobre 2019, come dalla stessa ricorrente ammesso a pagina 1 del ricorso.
La Corte ha quindi ricostruito la sequenza cronologica dei termini: escluso il dies a quo, la decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. andava fissata al 22 ottobre 2019, con scadenza il 20 dicembre 2019, giorno di venerdì non festivo. La circostanza che il giorno successivo, il 21 dicembre, cadesse di sabato, non poteva giustificare alcuna proroga ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., atteso che la scadenza era già intervenuta il venerdì precedente.
La notificazione del ricorso per cassazione, effettuata dall’Agenzia solo in data 23 dicembre 2019 come risultante dal timbro postale, era pertanto intervenuta tre giorni dopo la scadenza del termine perentorio. La giustificazione addotta dalla ricorrente, basata sull’erronea convinzione di una proroga al 23 dicembre, è stata ritenuta manifestamente inconferente, in quanto il termine era già spirato il venerdì 20 dicembre 2019.
Il mancato rispetto del termine breve, avente natura perentoria, ha determinato la decadenza dell’Agenzia e la conseguente inammissibilità del ricorso, senza che potesse residuare alcuno spazio per lo scrutinio delle censure di merito. La Corte ha, infine, condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 18.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.