Delega commissariale alla firma dei contratti sanitari e natura attuativa del DCA (TAR Molise n. 205 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal Commissario ad acta ai dirigenti regionali e aziendali per la sottoscrizione materiale dei contratti con gli erogatori privati accreditati non configura difetto assoluto di attribuzione, ove il suo contenuto sia rigorosamente perimetrato ai limiti di finanziamento già determinati in sede commissariale e ai budget del 2019. Essa integra una mera delega di firma, che non altera l’ordine delle competenze e non attribuisce alcun potere discrezionale al delegato. Il decreto commissariale che si limiti a dare attuazione a precedenti provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa non ha natura confermativa: le censure avverso i limiti di finanziamento vanno fatte valere unicamente nel giudizio instaurato contro gli atti presupposti.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, autorizzata e accreditata per prestazioni di diagnostica per immagini e riabilitazione, impugnava il decreto commissariale n. 17 del 28.4.2022, con il quale la struttura commissariale per il piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale aveva assunto determinazioni attuative dei precedenti decreti nn. 56/2020, 60/2020 e 108/2021. Quei decreti avevano fissato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni erogate dagli operatori accreditati negli anni 2020 e 2021 e approvato i relativi schemi di contratto. La ricorrente impugnava altresì gli schemi contrattuali trasmessi dall’azienda sanitaria regionale.
Il ricorso si articolava in quattro motivi: nullità per difetto assoluto di attribuzione; irragionevolezza del mantenimento della clausola di salvaguardia per il solo esercizio 2020; carenza di istruttoria e contraddittorietà rispetto agli obiettivi di programmazione; illegittimità derivata dagli atti presupposti. Le amministrazioni intimate eccepivano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando i giudizi già definiti sui decreti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del gravame. Sul primo motivo ha osservato che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021 annovera tra i compiti del Commissario anche quello di definire i tetti di spesa e i conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati. Il decreto impugnato, tuttavia, si limita a delegare al Direttore Generale della Salute regionale e a quello dell’azienda sanitaria la sola sottoscrizione materiale dei contratti.
Tale perimetrazione esclude ogni interferenza con il mandato commissariale. La quantificazione del budget per singola struttura avviene, infatti, entro i limiti massimi già fissati in sede commissariale e assumendo come parametro i budget del 2019. Il delegato non dispone dunque di alcun potere discrezionale. Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce n. 306/2023 e n. 312/2023, che avevano qualificato analoghe deleghe come attività prettamente esecutiva, e la giurisprudenza amministrativa sulla delega di firma (TAR Toscana, Sez. III, n. 3372/2022).
Quanto al secondo motivo, la scelta di eliminare la clausola di salvaguardia dal solo schema contrattuale del 2021 risultava motivata dall’adeguamento alle indicazioni dell’ordinanza cautelare n. 17/2022 del medesimo Tribunale, che aveva sospeso il provvedimento limitatamente a tale profilo. La motivazione non è stata oggetto di specifica censura. Il Collegio esclude inoltre alcuna compressione del diritto di difesa: la parte privata conserva ampia facoltà di non addivenire alla stipula, come in concreto avvenuto.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato non reca una conferma in senso proprio dei tetti di spesa, ma risponde al solo scopo operativo di promuovere le contrattualizzazioni in funzione di mera attuazione dei provvedimenti pregressi. Le censure sui limiti di finanziamento attribuiscono al provvedimento una natura confermativa che esso non possiede.
Il quarto motivo è stato respinto. I ricorsi avverso gli atti presupposti sono stati definiti con le sentenze n. 256/2024 e n. 277/2023. La presunta illegittimità dei decreti presupposti non può essere più dedotta in via derivata. Il ricorso è stato respinto nel suo insieme, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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