Delega di firma al direttore Asrem e clausola di salvaguardia (TAR Molise n. 204 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal commissario ad acta ai direttori generali per la sola sottoscrizione materiale dei contratti con gli erogatori privati accreditati non integra difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. n. 241/1990, ove il delegato operi entro i limiti di spesa già determinati in sede commissariale: si tratta di delega di firma e non di trasferimento di funzioni. La clausola di salvaguardia che impone alla struttura l’accettazione dei provvedimenti sui tetti di spesa e la rinuncia ai contenziosi pendenti non comprime in modo sproporzionato il diritto di difesa quando la sottoscrizione intervenga dopo l’adozione e la piena conoscenza degli atti impugnati. Il decreto commissariale di mera attuazione, che non conferma ma esegue i precedenti provvedimenti di determinazione dei budget, non riapre i termini di impugnazione di questi ultimi: le censure sui tetti di spesa sono inammissibili se rivolte all’atto attuativo.

Il Fatto

Una casa di cura privata, autorizzata e accreditata con il servizio sanitario regionale per prestazioni di ricovero per acuti, chirurgia ambulatoriale complessa e specialistica ambulatoriale, impugna il DCA n. 17 del 28.04.2022, con cui il commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise ha dato attuazione ai precedenti decreti nn. 56/2020, 60/2020 e 108/2020, approvando gli schemi contrattuali per gli anni 2020 e 2021 e delegando i direttori generali alla sottoscrizione.

La ricorrente lamenta il difetto di attribuzione del delegato, l’illegittimità della soppressione della clausola di salvaguardia dal solo schema 2021, la carenza di istruttoria e l’illegittimità derivata dagli atti presupposti. L’amministrazione regionale eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’azienda sanitaria oppone inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni in rito e respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo osserva che la delibera del Consiglio dei ministri del 31.03.2021 include espressamente, tra i compiti commissariali, la definizione dei tetti di spesa e dei contratti con gli erogatori privati. Il decreto impugnato si limita però a conferire una delega di firma per la materiale sottoscrizione: l’art. 3 ancora la quantificazione dei budget ai limiti massimi fissati dai DD.CC.AA. n. 56/2020 e n. 108/2021 e assume come parametro i valori del 2019. Tale perimetrazione esclude l’attribuzione di potere discrezionale in capo al direttore generale dell’azienda sanitaria.

Il Tribunale richiama le proprie sentenze n. 306/2023 e n. 312/2023, che avevano qualificato come attività prettamente esecutiva la delega alla sottoscrizione dei contratti sanitari, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mera delega di firma non altera l’ordine delle competenze e non configura vizio di incompetenza (T.A.R. Toscana Sez. III n. 3372/2022).

Sul secondo motivo il Collegio condivide l’osservazione dell’azienda sanitaria: la soppressione della clausola dal solo schema 2021 risponde all’esigenza di adeguarsi all’ordinanza cautelare n. 17/2022, che aveva sospeso il provvedimento nella parte in cui manteneva la clausola anche per il 2021. Quanto alla dedotta nullità ex art. 1418 c.c., rileva che la ricorrente ha sottoscritto il contratto 2020 in data 25.10.2023, dopo la notifica del ricorso e la piena conoscenza degli atti: la rinuncia ha quindi ad oggetto provvedimenti già adottati, secondo la lettura accolta nella sentenza n. 101/2021 dello stesso Tribunale, senza compromissione sproporzionata del diritto di difesa.

Il terzo motivo è inammissibile. Il decreto n. 17/2022 non conferma i tetti di spesa, ma si limita a promuoverne l’attuazione contrattuale; le censure sui budget per il 2020 e il 2021 andavano rivolte ai decreti presupposti. Il quarto motivo cade perchè i giudizi su quegli atti si sono conclusi con la sentenza n. 255/2024, dichiarativa di improcedibilità, e con la sentenza n. 273/2023 di rigetto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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