Delega di firma e presunzioni semplicissime nell’accertamento d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21423 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di funzioni, costituendo atto organizzativo interno dell’ufficio: se l’apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, si presume la sussistenza in capo al sottoscrittore dei requisiti soggettivi dell’appartenenza alla carriera direttiva. Nel giudizio di rinvio, quale procedimento chiuso, è precluso alle parti proporre nuove domande, eccezioni e questioni non dedotte nel giudizio di appello, se non rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di cassazione. In materia di accertamento d’ufficio, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni semplicissime, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, emesso ai sensi degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui determinava un reddito derivante da un rapporto lavorativo con una società estera, sulla base delle informazioni trasmesse da uno studio notarile svizzero. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, dichiarava nullo l’avviso per vizi di notificazione. La Cassazione, con ordinanza n. 20256/2017, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, ritenendo valida la notifica; nel giudizio di rinvio, il contribuente eccepiva la nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di soggetto privo dei requisiti soggettivi, non menzionato nella delega del direttore. La CTR rigettava l’eccezione e il ricorrente proponeva tre motivi di ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dichiarandolo inammissibile per mancata indicazione della sede processuale in cui la censura era stata sollevata. Il giudizio di rinvio instaura un processo chiuso, in cui sono precluse nuove domande, eccezioni e conclusioni, salvo che siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza rescindente. Nel merito, richiama il principio secondo cui la delega di firma costituisce un atto organizzativo interno all’ufficio.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato, vertendosi in ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, rispetto alla quale l’Amministrazione, ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973, può avvalersi di presunzioni semplicissime, che comportano l’inversione dell’onere della prova. Il ricorrente si era limitato a contestazioni formali senza offrire prova contraria circa l’inesistenza del rapporto lavorativo.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 26 del modello OCSE e della direttiva 77/977/CE per l’acquisizione di informazioni da un privato, è parimenti infondato: l’Amministrazione può avvalersi di qualsiasi elemento indiziario, ancorché acquisito illegittimamente, salvo che l’inutilizzabilità derivi da specifica disposizione tributaria o dalla lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *