L’autocertificazione de minimis deve provenire dalla parte e non dall’allegazione difensiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 2658 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici conseguibili senza violare la disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, con riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, l’impresa è gravata dell’onere di assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire del beneficio, sia dimostrando il rispetto della disciplina de minimis, sia fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l’aiuto concesso. L’attestazione del rispetto dei limiti de minimis può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma tale dichiarazione deve provenire dalla parte interessata, con corrispondente assunzione di responsabilità, e non può essere surrogata da una mera allegazione difensiva contenuta in un atto giudiziario sottoscritto dal solo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale ad negotium. L’eventuale documento prodotto solo per la prima volta nel giudizio di legittimità non determina alcuna utile devoluzione alla Corte, atteso che, per natura e limiti del giudizio di cassazione, la sua allegazione tardiva non può sopperire al deficit probatorio rimasto inadempiuto dinanzi al giudice di rinvio. La proposizione di tale questione soltanto nell’istanza di decisione successiva alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. è tardiva.
Il Fatto
La società contribuente, avente sede nel territorio siciliano colpito dal sisma del 1990, presentava all’Ufficio di Caltagirone dell’Agenzia delle entrate istanza di rimborso di euro 58.165,00, pari al 90% dei tributi versati in relazione agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. L’Ufficio opponeva diniego, impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Catania, che respingeva il ricorso. L’appello veniva invece accolto dalla CTR della Sicilia, ma la sentenza era cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17193 del 2022, che demandava al giudice di rinvio la verifica del rispetto della soglia de minimis fissata dalla Commissione UE, ponendo la relativa prova a carico del soggetto che invoca il beneficio.
Riassunta la causa, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 9470/2023, respingeva l’appello della contribuente, rilevando che non era stata fornita la prova del rispetto dei limiti del regime de minimis, neppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 cod. civ., 6 e 10 legge n. 212/2000, 6 del regolamento UE n. 1407/2013, 46 legge n. 234/2012 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rammenta che, giusta le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, non sussiste alcuna incompatibilità dell’estensore della proposta di definizione anticipata alla partecipazione al Collegio in seguito ad istanza di decisione. Nel merito, il motivo è infondato. La sentenza rescindente aveva evidenziato che incombeva alla contribuente la prova del rispetto dei requisiti de minimis, in conformità all’unanime giurisprudenza di legittimità secondo cui è onere dell’impresa assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire del beneficio, dimostrando il rispetto della disciplina de minimis e l’esistenza di un nesso diretto tra i danni subiti e l’aiuto concesso. La Corte richiama, in tal senso, Cass. n. 27053 del 2022, n. 3490 del 2025, n. 864 del 2025 e n. 7704 del 2020.
Quanto alla dedotta idoneità dell’affermazione contenuta nell’atto di riassunzione a valere quale autocertificazione de minimis, la Corte osserva che si tratta di una dichiarazione generica e perplessa, come emerge dall’espressione “ove risulti che”. In ogni caso, pur prescindendo da tale profilo, l’affermazione costituisce una pura allegazione difensiva, rassegnata in un atto giudiziario proveniente dal difensore e da questi solo sottoscritto, senza che sia dedotto e dimostrato che il medesimo fosse altresì costituito procuratore speciale ad negotium, in rappresentanza sostanziale della contribuente. La dichiarazione non possiede quindi le caratteristiche né formali né sostanziali per costituire una dichiarazione avente valore autocertificativo proveniente dalla parte interessata, con corrispondente assunzione di responsabilità.
Con riferimento all’autocertificazione successivamente prodotta dalla contribuente con l’istanza di decisione, la Corte ne rileva la tardività: la sentenza impugnata è stata deliberata il 9 maggio 2023, mentre l’autocertificazione reca la data del 18 dicembre 2024. La questione dell’idoneità di tale documento a sopperire al deficit probatorio non trova sviluppo nel ricorso per cassazione, essendo stata introdotta solo nell’istanza di decisione. L’allegazione al ricorso per cassazione di un documento involgente profili di fatto rilevanti probatoriamente non determina alcuna utile devoluzione alla Corte, attesi natura e limiti del giudizio di legittimità, tanto meno in funzione recuperatoria di un onere probatorio rimasto inadempiuto dinanzi al giudice di rinvio, unico giudice competente. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna della contribuente ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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