Demansionamento e danno alla professionalità: onere probatorio e liquidazione equitativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3400 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, la valutazione del giudice di merito sulla pertinenza delle mansioni svolte in concreto rispetto a una determinata posizione funzionale segue un procedimento logico-giuridico scandito in tre fasi: accertamento in fatto delle attività lavorative effettivamente svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale. È risarcibile il danno non patrimoniale alla professionalità ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore di rilievo costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio. La relativa prova spetta al lavoratore, che può fornirla anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. La liquidazione equitativa del danno è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione, si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, si fondi su criteri incongrui o contraddittori, ovvero risulti particolarmente sproporzionata.
Il Fatto
Un dipendente di una società di telecomunicazioni, inquadrato nel V livello del CCNL, ha agito in giudizio deducendo di essere stato adibito, dall’aprile 2018, a mansioni inferiori. Il Tribunale ha accolto le domande, dichiarando l’avvenuto demansionamento, ordinando la reintegrazione nelle mansioni precedenti o in altre equivalenti e liquidando equitativamente il danno alla professionalità in 13.500,00 euro, oltre accessori, senza svolgimento di attività istruttoria.
La Corte d’appello ha confermato la pronuncia, ritenendo che le mansioni concretamente svolte rientrassero nel III livello e non presentassero i tratti qualificanti del V. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che le mansioni descritte nell’atto introduttivo fossero diverse da quelle emerse dalle proprie allegazioni e che l’autonomia del V livello fosse stata erroneamente intesa come piena anziché operativa.
La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui l’individuazione della posizione funzionale, ai fini dell’accertamento del demansionamento, esige tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi contrattuali, il raffronto tra i due risultati (Cass. n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha compiutamente valutato il contenuto professionale delle mansioni, escludendo la presenza dei tratti qualificanti del V livello: assenza di autonomia e decisionalità, procedimentalizzazione della lavorazione delle chiamate, assenza di coordinamento e controllo delle risorse.
Sono state invece ritenute inammissibili le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, si sostanziavano nella critica della ricostruzione fattuale, senza indicare il fatto storico decisivo non esaminato richiesto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Con il secondo motivo la società ha censurato la quantificazione del danno alla professionalità. La Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale da dequalificazione è risarcibile in presenza di grave violazione dei diritti del lavoratore, accertabile anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, quali la qualità e la quantità dell’attività svolta, la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento (Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 21/2019).
Quanto al criterio di liquidazione, pari a 1.000,00 euro per ogni mese di dequalificazione, la Corte ha precisato che si tratta di liquidazione equitativa sindacabile solo in ipotesi tassative, non ravvisabili nella fattispecie, essendo l’importo ancorato alla differenza oggettiva tra le mansioni precedenti e quelle successive. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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