Motivazione per relationem e stima delle aree edificabili ai fini IMU (Cass. civ. Sez. V n. 3399 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, presidiato dall’art. 7 della legge n. 212/2000, è assolto anche mediante rinvio per relationem alla delibera di giunta comunale che determina i valori venali delle aree edificabili, trattandosi di atto generale a conoscibilità presunta e non soggetto ad obbligo di allegazione. Le doglianze sull’idoneità del criterio di stima applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa impositiva, non a quello della completezza della motivazione. La revisione periodica delle stime, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997, costituisce una facoltà del Comune e non un obbligo con cadenza annuale, ancorché l’anno solare individui una autonoma obbligazione tributaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. Il giudice di merito che valuti la congruità del valore venale secondo criteri omogenei e disattenda la perizia di parte con motivazione logica non inverte l’onere della prova.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di aree fabbricabili nel territorio di un Comune, ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, emesso a seguito di revisione della stima e quantificato in euro 189,95 al mq. Davanti alla Commissione Tributaria Provinciale ha contestato la carenza di motivazione dell’atto, l’erroneità della stima operata dall’Ente e la mancata comunicazione preventiva del cambio di destinazione d’uso dei beni.

La CTP ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, l’erroneità del valore imponibile, la violazione dei principi di disponibilità delle prove e di non contestazione e l’illegittimità delle sanzioni. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo il valore congruo e conforme ai criteri omogenei di stima stabiliti con delibera di giunta municipale, e la relazione tecnica di parte meramente assertiva. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata dal Comune: le argomentazioni del ricorrente consentono una comprensione dei fatti e contengono il riferimento agli atti, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Del pari infondata è l’eccezione secondo cui il ricorso solleciterebbe una rivalutazione dei fatti, poiché esso si limita a censurare l’applicazione della norma nella fattispecie concreta.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la legittimità della motivazione per relationem, sostenendo che il semplice rinvio alla delibera di giunta n. 240 del 23/02/2007 non chiarirebbe l’iter logico-giuridico seguito dall’Ente per applicare gli indici di edificabilità del 2007 all’anno d’imposta 2012. La Corte richiama il principio per cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an ed il quantum, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sul verificarsi effettivo dei fatti. Nel caso concreto tale obbligo risulta rispettato, in quanto integrato per relationem rispetto ad atti conoscibili dal contribuente: le delibere comunali sono atti generali a conoscibilità presunta, non soggetti ad obbligo di allegazione, che riguarda invece gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili.

Quanto ai motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, la Corte rileva che la CTR ha valutato la relazione di parte ritenendola inattendibile e non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, limitandosi ad analizzare il materiale probatorio offerto dalle parti. Le delibere con cui il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell’Ente e costituiscono fonti di presunzione suscettibili di prova contraria, che il giudice d’appello ha escluso essere stata fornita. La decisione impugnata si distingue dalla sentenza n. 18051/2021, in cui la CTR non si era espressa sulle contestazioni sul quantum.

La Corte affronta infine il profilo della revisione periodica dei valori di stima. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 individua nel valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione il parametro per le aree fabbricabili; l’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 abilita il Comune a determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali. Da tali norme non deriva un obbligo di revisione con cadenza annuale, ancorché l’anno solare individui una autonoma obbligazione tributaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 504/1992: deve operarsi una verifica periodica del valore nel caso concreto, ma non necessariamente ogni periodo d’imposta.

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a dar conto dell’esame di tutte le prove prodotte, potendo reputarsi per implicito disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Il controllo di legittimità non può spingersi a sindacare il significato delle prove, perché ciò comporterebbe un non consentito giudizio di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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