Committente responsabile per rischio interferenziale e danno da lesione del rapporto parentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25113 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro committente che affidi lavori, servizi o forniture a impresa appaltatrice all’interno della propria azienda, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, è tenuto agli specifici obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione imposti dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, e può essere ritenuto responsabile dell’infortunio occorso ai dipendenti dell’appaltatrice anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima. L’ambito applicativo della norma va esteso a ogni fattispecie in cui si realizzi l’integrazione di diverse organizzazioni nel medesimo scenario d’impresa, non rilevando la qualificazione civilistica del rapporto, ma la compresenza organizzata di lavoratori di più imprese. Ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali spetta il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, provabile anche per presunzioni, con onere del convenuto di dimostrare l’assenza del legame affettivo.

Il Fatto

Un socio di una società si fece accompagnare da un dipendente presso la sede di altra società per la manutenzione di un macchinario sollevatore. Durante l’intervento il lavoratore subì un grave infortunio per la caduta di un carrello posto sopra il motore dell’apparecchio in riparazione. L’infortunato e i prossimi congiunti agirono in giudizio.

Il Tribunale, esclusa la responsabilità della committente, condannò la sola datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale in favore del lavoratore, rigettando le altre domande. La Corte d’Appello di Venezia confermò la decisione, escludendo il rischio interferenziale e i connessi obblighi, e rigettando la domanda dei congiunti per difetto di prova. I soccombenti ricorsero in Cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito i principi di Cass. n. 11918 del 2025, richiamando l’evoluzione della giurisprudenza sul regime di responsabilità del committente. In ambito civile opera la regola dell’art. 1218 cod. civ., con presunzione di colpa del debitore, mentre in sede penale l’onere probatorio grava interamente sulla pubblica accusa, senza inversioni a favore della vittima.

Il quadro normativo si è arricchito con la direttiva-quadro 89/391/CEE, attuata prima dall’art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e poi dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo impone al committente, in caso di affidamento di lavori, un coacervo di obblighi: verifica dell’idoneità tecnico-professionale, informazione sui rischi specifici, cooperazione e coordinamento, elaborazione del DUVRI, con esonero dalla responsabilità solidale per i rischi propri dell’attività dell’appaltatrice.

La Corte ha richiamato Cass. n. 12465 del 2020, che ha dichiarato superata la tradizionale concezione limitativa della responsabilità del committente come eccezionale, integrandola alla luce della disciplina dell’art. 26. Nel caso concreto la committente aveva affidato lavori di manutenzione all’interno della propria azienda, di cui aveva la disponibilità giuridica, realizzandosi una compresenza, anche solo potenziale, di lavoratori di più imprese.

La Corte territoriale ha invece escluso in radice l’applicabilità dell’art. 26 sulla base di rilievi ex post, ciascuno non dirimente: non bastava la verifica dell’assenza di culpa in eligendo o in vigilando, né la mera sospensione delle lavorazioni. La comunanza dell’ambiente genera un perdurante rischio che impone le procedure di informazione e coordinamento. Il giudice del rinvio dovrà accertare l’inadempimento e verificarne l’incidenza causale, con cassazione della sentenza per i motivi accolti.

Quanto ai congiunti, la Corte ha ribadito che il danno da lesione del rapporto parentale è provabile per presunzioni, tra cui rileva il rapporto di stretta parentela, con onere del convenuto di provare l’assenza del legame affettivo. La Corte d’Appello si è discostata da tali principi negando il ristoro sul solo assunto della mancanza di prova sul mutamento delle abitudini di vita dei congiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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