Clausola di salvaguardia del pro rata e prescrizione decennale nella previdenza privatizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2687 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nelle controversie sull’ammontare del trattamento pensionistico si applica il regime prescrizionale decennale e non quello quinquennale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto da un dottore commercialista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Il giudice di appello ha dichiarato il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione applicando alla quota reddituale del trattamento, ossia per l’anzianità maturata entro il 31 dicembre 2003, il criterio di calcolo vigente anteriormente al regolamento 14 luglio 2004.
La Corte territoriale ha condannato la Cassa al pagamento delle differenze sui singoli ratei, limitatamente al decennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria secondo Istat se di importo maggiore. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea applicazione del principio del pro rata a un trattamento decorrente dal primo luglio 2005 e la violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. per il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha già ritenuto infondate le censure proposte. Sul primo motivo si richiamano Cass. n. 24616 del 2018, n. 31454 del 2021, n. 6133 del 2022, n. 25385 del 2023 e n. 23577 del 2024, tutte sulla scia di Cass., Sez. Un., n. 17742 del 2015. Sul secondo motivo si citano, tra le altre, Cass. n. 31641 del 2022, n. 31642 del 2022, n. 449 del 2023, n. 688 del 2023, n. 4349 del 2023, n. 4362 del 2023, n. 4604 del 2023 e n. 6170 del 2024.
Sul piano sostanziale, la pronuncia impugnata è conforme al principio secondo cui, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento resta il regime originario della legge n. 335 del 1995 e non si applicano le modifiche in peius introdotte dagli enti prima dell’attenuazione del pro rata. Sul piano processuale, la Corte d’appello ha correttamente applicato il regime prescrizionale decennale, trattandosi di fattispecie in cui viene in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico.
Il Collegio rileva che nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. la parte ricorrente non ha prospettato argomenti, neppure sotto il profilo della tenuta costituzionale dell’interpretazione adottata, idonei a rimeditare l’indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Quanto alle spese, la Corte non provvede, stante il tardivo deposito del controricorso: trova applicazione il nuovo testo dell’art. 370 cod. proc. civ., secondo cui il controricorso va depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta telematicamente il 10 gennaio 2024, mentre il deposito è intervenuto il 26 marzo 2024. Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, il Collegio applica l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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