Revoca nulla osta per mancata verifica ANPAL: onere documentale inderogabile (TAR Puglia n. 775 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive tipiche indicate dagli artt. 22 e 24 del D.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancata allegazione dei requisiti documentali prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero. L’attestazione dell’avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, richiesta dall’art. 22, comma 2, T.U.I., costituisce onere documentale inderogabile a carico del datore di lavoro. Il sopravvenuto accertamento della sua mancanza, anche a seguito dei controlli successivi al rilascio, legittima la revoca del nulla osta ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava quattro decreti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce aveva disposto la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di altrettanti cittadini stranieri di origine indiana. I provvedimenti, emessi nel mese di aprile 2024, si fondavano sulla mancata allegazione all’istanza dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Nel giudizio di primo grado la società deduceva la violazione dell’art. 22 T.U.I. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce del quadro normativo di riferimento e della lettura offerta dalla giurisprudenza amministrativa.
Richiamato il disposto dell’art. 22, comma 2, T.U.I., il Collegio ha chiarito che il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza telematica di nulla osta solo previa verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, verifica che deve essere idoneamente documentata.
Il successivo comma 5-quater dell’art. 22 T.U.I. collega al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, anche emersi dai controlli successivi al rilascio, la revoca del nulla osta e del visto. La giurisprudenza citata dal Tribunale ha ulteriormente chiarito che la revoca si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti, come l’accertato difetto dei presupposti per l’ingresso del lavoratore straniero.
Nel caso di specie, l’assenza dell’attestazione di verifica ANPAL risultava acclarata dagli atti, sicché la condotta dell’Amministrazione, che aveva revocato i nulla osta dopo averne riscontrato la carenza documentale, si appalesava legittima. Le residue doglianze sono state ritenute generiche e comunque superate dal chiaro tenore letterale delle disposizioni applicate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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