Ordine di demolizione per abuso edilizio unitario con opere pertinenziali (TAR Piemonte n. 1093 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, anche a notevole distanza di tempo dalla sua realizzazione, ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Ne consegue che le opere minori, pertinenziali o in astratto riconducibili all’edilizia libera, se realizzate assieme e in funzione di manufatti che esigono il permesso di costruire, accedono al medesimo regime edilizio e sono legittimamente sanzionate con la demolizione. La mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza, essendo l’acquisizione una conseguenza ex lege dell’inottemperanza, precisabile con separato e successivo atto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Asti, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, gli ha ordinato la demolizione di opere realizzate in un’area agricola di sua proprietà, assoggettata a vincolo paesaggistico ex art. 142 del d. lgs. n. 42/2004. Le opere consistono in un edificio residenziale a un piano con porticato esterno, una tettoia, una recinzione metallica su muretto in calcestruzzo con due cancelli, la pavimentazione esterna, un pozzo irriguo e un bombolone GPL interrato.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e l’insufficienza di istruttoria e motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’argomento secondo cui, trattandosi di opere di remota realizzazione, il Comune avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico perseguito. La tesi non è accolta. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 8 e 9 del 17 ottobre 2017, il Tribunale ribadisce che l’ordine di demolizione di un immobile abusivo non esige motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, data la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto.
Il secondo profilo riguarda la dedotta necessità di titoli edilizi minori. Il TAR applica il principio di unitarietà dell’abuso: le opere non si valutano singolarmente, ma nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi. Questa visione complessiva vale anche per i manufatti pertinenziali o in astratto ascrivibili all’edilizia libera, quando siano realizzati assieme e in funzione di opere che richiedono il permesso di costruire.
Su tale base, l’edificio residenziale integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001, per dimensioni, nuova volumetria abitativa e trasformazione permanente del suolo. È esclusa la precarietà, sia strutturale sia funzionale. Anche la tettoia, per dimensioni e struttura, determina una stabile modificazione del territorio. Quanto alla recinzione, essa non rientra nell’edilizia libera quale espressione dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c., poiché poggia su base muraria e produce apprezzabile alterazione ambientale ed estetica. Pozzo, bombolone e pavimentazione accedono al regime del complessivo intervento abusivo.
Infine, il Collegio esclude l’illegittimità per mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale: l’acquisizione gratuita è conseguenza ex lege dell’inottemperanza e l’indicazione può avvenire con atto successivo, decorso il termine di 90 giorni. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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