Obbligo vaccinale per militare in aspettativa d’ufficio: annullamento della sospensione per difetto di valutazione della certificazione medica (TAR Puglia n. 723 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento d’ufficio in aspettativa per motivi di salute del militare che superi il periodo di comporto è atto dovuto e a contenuto vincolato, ai sensi dell’art. 886 del D. Lgs. n. 66/2010. Tale fattispecie è differente dall’aspettativa per infermità richiesta dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, sicché il personale in aspettativa d’ufficio è esente dall’obbligo vaccinale. La certificazione medica attestante condizioni di salute non compatibili con la vaccinazione, ancorché non redatta sul modulo ufficiale, impone all’amministrazione un’adeguata valutazione nel merito e l’attivazione del soccorso istruttorio, non potendo essa dar luogo direttamente alla sospensione dal servizio.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito, in servizio presso una base a Brindisi, era assente per malattia dal 13.10.2021, con prognosi di guarigione fino al 15.1.2022, supportata da certificazioni mediche ritualmente trasmesse all’amministrazione. Con nota del 15.12.2021, il Comando della Brigata lo invitava a produrre la documentazione prevista dal D.L. n. 172/2021 in materia di obbligo vaccinale. Il 17.12.2021 l’ufficiale trasmetteva una certificazione del 14.12.2021, redatta dal proprio medico di medicina generale, attestante condizioni sanitarie non compatibili con la vaccinazione anti-Covid per sessanta giorni. Con provvedimento del 27.12.2021, l’amministrazione disponeva la sospensione dal servizio. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata applicazione dell’istituto dell’aspettativa d’ufficio. Il Collegio ha osservato che il D.L. n. 172/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale militare, ma ha contestualmente previsto una deroga per il personale in aspettativa, escludendo solo le aspettative per infermità richieste dall’interessato dopo l’entrata in vigore del decreto. Nel caso in esame, l’assenza per malattia del ricorrente si era protratta oltre i 45 giorni, con certificazioni trasmesse regolarmente all’amministrazione. Tale circostanza imponeva all’amministrazione di collocare d’ufficio il militare in aspettativa per motivi di salute ai sensi dell’art. 886 del D. Lgs. n. 66/2010, con decorrenza dal 27.12.2021, trattandosi di atto dovuto e a contenuto vincolato, non riconducibile alla fattispecie derogatoria prevista dalla normativa emergenziale.

. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il profilo riguardante la valutazione della certificazione medica. Il Collegio ha evidenziato che la certificazione, sebbene non redatta sul modulo ufficiale, era stata emessa da un medico di medicina generale e avrebbe richiesto una valutazione nel merito e un’interlocuzione istruttoria con l’interessato. L’amministrazione, invece, aveva ritenuto la certificazione non conforme ed aveva adottato direttamente il provvedimento di sospensione, senza attivare alcun soccorso istruttorio. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *