Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 1186 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, che abbia accertato l’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al caso deciso. L’azione prevista dall’art. 112 cod. proc. amm. presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la rituale notificazione della pronuncia all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata e l’assenza di elementi comprovanti l’avvenuto adempimento fondano l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine ultimativo e può nominare sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito della somma di complessivi € 2.000,00, secondo le modalità e le funzionalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016. La sentenza ha inoltre liquidato in suo favore le spese di lite.
La pronuncia non è stata impugnata ed è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione nel 2023. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Quanto al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, esso risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza. Quanto alla notifica, è emerso che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso il Ministero ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il Collegio ha poi affrontato la questione dell’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con l’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni, rimaste ineseguite, possono trovare attuazione con il rimedio in questione. L’azione è infatti prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta elettronica e ad accreditare la somma dovuta, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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