Ordine di demolizione in pendenza di sanatoria e disponibilità dell’area (C.G.A.R.S. n. 121 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica, l’ordine di demolizione adottato dal Comune senza valutare la relativa pendenza è affetto da carenza di istruttoria e di motivazione. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impone l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, ma consente le opere destinate alla diretta fruizione del mare e gli interventi di consolidamento coerenti con il progetto assentito. L’ordinanza di demolizione che colpisce un immobile sottoposto a sequestro penale non è nulla, ma è temporaneamente priva di esecutività: la provvisoria ineseguibilità non incide sulla validità giuridica del provvedimento, che torna eseguibile al venir meno del vincolo cautelare. Il richiamo all’inedificabilità della fascia costiera, una volta superata la revoca dell’autorizzazione paesaggistica, è viziato per contraddittorietà con il permesso di costruire che qualifica le opere come dirette alla fruizione del mare.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo prospiciente il mare, nel Comune di Realmonte, ottiene nel 2018 l’autorizzazione paesaggistica e nel 2019 il permesso di costruire per un chiosco in legno destinato alla fruizione del mare, con opere di consolidamento del terreno a valle della strada provinciale e di rinaturalizzazione. Nel corso dei lavori, per fronteggiare uno stato di frana attiva, esegue varianti all’ubicazione della paratia e del muro di sostegno, realizza una piastra in cemento armato e interra le vasche della riserva idrica.

A seguito di una segnalazione, il cantiere viene posto sotto sequestro preventivo. La Soprintendenza revoca l’autorizzazione paesaggistica e il Comune ingiunge la demolizione integrale. Prima della notificazione dell’ordinanza, la proprietaria presenta due CILA per demolire la piastra e rimuovere le vasche e chiede la sanatoria per paratia e muro. Il TAR Sicilia dichiara il ricorso in parte improcedibile e per il resto infondato. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’eccezione dell’Amministrazione regionale: la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione fondato sulla revoca, e tale capo conserva autonomo interesse anche dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 2021.

Nel merito, il Consiglio esamina il secondo motivo. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impone l’arretramento di 150 metri dalla battigia, ma ammette le opere destinate alla diretta fruizione del mare e il consolidamento dell’area. Poiché il permesso del 2019 qualifica espressamente le opere in tali termini, il richiamo all’inedificabilità nell’ordine di demolizione è viziato per contraddittorietà con il titolo edilizio rilasciato.

Il primo motivo, nella parte in cui deduce la nullità dell’ordinanza per il sequestro penale, è infondato. Il Consiglio richiama la propria Adunanza delle Sezioni riunite n. 277 del 2020: l’ingiunzione a demolire un immobile sequestrato è valida, ma temporaneamente ineseguibile; al venir meno del vincolo cautelare potrà essere eseguita senza comprimere il termine per adempiere.

È invece fondato il secondo punto del primo motivo. Il Comune ha ingiunto la demolizione integrale senza considerare la richiesta di sanatoria e le CILA già presentate per l’eliminazione di buona parte delle opere. La verificazione disposta con ordinanza n. 70 del 2025 conferma che il manufatto ligneo, la piastra e i serbatoi sono stati rimossi, mentre per paratia e muro è sopravvenuto il permesso di costruire in sanatoria del 2023, coerente con la finalità originaria del progetto.

Parimenti fondata è la censura sulla disponibilità dell’area demaniale: la verificazione evidenzia che la particella trazzerale è stata legittimata e unificata fisicamente a quella confinante. L’appello è accolto e l’ordinanza di demolizione annullata, con compensazione delle spese del doppio grado e condanna del Comune al compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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