Demolizione opere abusive: atto vincolato senza obbligo di sanatoria d’ufficio (TAR Campania n. 4691 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei presupposti, con la conseguenza che non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Il provvedimento è sufficientemente motivato quando descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività, anche mediante richiamo agli accertamenti della Polizia Municipale. Nessun obbligo di verifica d’ufficio della sanabilità grava sull’amministrazione prima di ordinare la demolizione: l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è rimesso all’esclusiva iniziativa del responsabile dell’abuso o dell’attuale proprietario, che non può dolersi della mancata valutazione in assenza di una domanda di sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area di corte in zona agricola, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di tre manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire, come accertato dalla Polizia Municipale. Avverso il provvedimento deducevano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione per la mera adesione agli accertamenti, l’omessa verifica della sanabilità degli abusi e la mancata indicazione dell’interesse pubblico alla demolizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania respinge il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non esige la comunicazione di avvio del procedimento: la partecipazione del privato non potrebbe condizionare l’esito di una decisione già predeterminata dalla legge.

Quanto al difetto istruttorio, la motivazione è adeguata laddove l’atto contenga la descrizione delle opere e l’indicazione delle ragioni dell’abusività, potendo legittimamente fondarsi sugli accertamenti della Polizia Municipale: trattandosi di atto dovuto, non è richiesto un apparato giustificativo ulteriore rispetto alla constatata esecuzione senza titolo.

Sulla sanatoria, il Collegio osserva che il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è attivabile d’ufficio, ma solo su istanza del responsabile dell’abuso o del proprietario: gli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 impongono la repressione dell’abuso senza alcuna preventiva valutazione di regolarizzazione, sicché l’amministrazione non aveva alcun obbligo di verifica in assenza di una domanda di sanatoria.

Infine, la natura vincolata dell’ingiunzione esclude la necessità di motivare sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, principio che opera anche quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e il proprietario non ne sia l’autore. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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