Demolizione opere abusive: ricorso inammissibile per omessa notifica ai comproprietari (TAR Lazio n. 462 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive è inammissibile se non è notificato ai proprietari dell’immobile, i quali rivestono la qualifica di controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. amm. La qualifica spetta a chi dal provvedimento riceve un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica, e non a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse. La menzione nominativa nel provvedimento e l’opposizione alla realizzazione delle opere e alla sanatoria integrano la lesione diretta del diritto di proprietà. In applicazione del principio tempus regit actum, rileva la situazione di comproprietà esistente al momento dell’adozione dell’atto e della proposizione del ricorso, non essendo sufficiente che la sentenza di divisione sia successivamente passata in giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, società conduttrice di un locale commerciale adibito a vendita al dettaglio, impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive, consistenti nella trasformazione dell’area cortilizia in superficie di vendita, nella chiusura perimetrale di una pensilina e nella parziale chiusura di un tunnel, tutte realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il Comune si costituisce eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda cautelare e l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati. La ricorrente rinuncia alla tutela cautelare e la causa è trattata nel merito all’udienza di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell’art. 41, comma 1, cod. proc. amm. Nel processo amministrativo la figura del controinteressato richiede due elementi: uno formale, costituito dalla menzione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, e uno sostanziale, rappresentato dall’esistenza di un interesse legittimo opposto a quello azionato dal ricorrente.

La qualifica non spetta a chi abbia un interesse generico a mantenere in vita l’atto, né a chi ne subisca conseguenze indirette o riflesse. Rileva solo chi dal provvedimento riceve un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 838 del 2024 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 16 del 2024.

Trasponendo tali coordinate alla fattispecie, la ricorrente ha notificato il ricorso al solo Comune, omettendo la notifica ai proprietari dell’immobile. Costoro assumono la qualifica di controinteressati: sono menzionati nell’atto impugnato, hanno denunciato gli abusi e sollecitato l’adozione del provvedimento, e si sono opposti sia alla realizzazione delle opere sia al rilascio della sanatoria richiesta dalla conduttrice. Emerge così la diretta lesione del diritto di proprietà, come confermato da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2814 del 2025.

Non convincono le tesi difensive fondate sugli esiti del contenzioso di divisione. Al momento dell’adozione dell’atto la sentenza di divisione non era passata in giudicato e non aveva prodotto l’effetto traslativo. Per il principio tempus regit actum, la comproprietà sussisteva sia all’adozione dell’atto sia alla proposizione del ricorso, con conseguente obbligo di notifica a tutti i comproprietari menzionati.

Il ricorso è pertanto inammissibile. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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