Elusione del giudicato di annullamento e riesercizio del potere (TAR Lazio n. 4745 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo emanato in ottemperanza a una sentenza di annullamento non è nullo per elusione del giudicato quando l’amministrazione, riesercitando il potere, motiva adeguatamente il nuovo diniego, affrontando specificamente i punti indicati dal giudice e dando conto degli esiti di una rinnovata istruttoria. In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone una valutazione di conformità sostanziale dell’atto sopravvenuto al decisum: non ricorre quando il riesame si fonda su una nuova e puntuale valutazione tecnico-discrezionale, che esclude la rilevanza eziologica del fattore di servizio valorizzando elementi fattuali specifici (durata e articolazione dell’esposizione, ambienti di lavoro, dati clinici individuali). Il sindacato del giudice dell’ottemperanza non può trasformarsi in una revisione nel merito delle valutazioni tecniche dell’organo consultivo, salvo il vizio di incoerenza logica manifesta. La domanda di annullamento proposta in via subordinata, soggetta al rito ordinario, non può essere decisa nella sede camerale dell’ottemperanza e va rimessa al ruolo di merito.
Il Fatto
Gli eredi di un appartenente alla Polizia penitenziaria, deceduto nel 2005 a seguito di tumore polmonare, avevano ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia. In quella sede il giudice aveva censurato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio per difetto di istruttoria e di motivazione, indicando specificamente i profili da riesaminare: la significatività statistica del tabagismo attivo, la misura dell’esposizione a fumo passivo nei luoghi di lavoro e l’eventuale incidenza percentuale di tale esposizione. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.
A seguito del riesame, il Comitato aveva espresso un nuovo parere negativo, recepito dal Ministero della Giustizia con decreto del 2023. Gli eredi avevano allora proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità dei nuovi atti per violazione ed elusione del giudicato e, in via subordinata, domanda di annullamento degli stessi provvedimenti per illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso la necessità di distinguere le due domande, soggette a riti differenti: quella di nullità per elusione del giudicato, propria del rito camerale dell’ottemperanza, e quella di annullamento, da trattare secondo il rito ordinario. Solo la prima risulta quindi decidibile nella presente sede.
La domanda di nullità è stata rigettata perché infondata. Dalla lettura del nuovo parere del Comitato emerge, ad avviso del Collegio, una valutazione effettiva e motivata dei punti indicati nel decisum. L’organo tecnico ha escluso l’incidenza del fumo passivo in ambiente lavorativo valorizzando elementi fattuali specifici: il servizio prestato per un periodo limitato in ambienti interni, lo svolgimento di attività anche all’aperto (vigilanza perimetrale e al cancello di ingresso) e l’assegnazione, per un lungo arco temporale, al reparto giudici e avvocati, ritenuto ragionevolmente sufficientemente aerato e non frequentato in modo massivo.
Il Comitato ha inoltre considerato che l’inalazione di fumo passivo potesse essere avvenuta anche in contesti extralavorativi, attesa la condizione di fumatore del dipendente e la ragionevole frequentazione di ambienti affollati con altri fumatori. Su tali basi, la patologia letale è stata ricondotta al fumo attivo e al fumo passivo extra-lavorativo, negando al servizio il ruolo di concausa efficiente e determinante.
Il TAR ha quindi escluso che i nuovi atti costituissero una mera riproposizione del precedente diniego, ravvisando invece un riesercizio sostanziale del potere, ancorato a una rinnovata istruttoria e a una motivazione analitica dei profili eziologici. Quanto alla domanda subordinata di annullamento, il Collegio ha disposto la rimessione al ruolo ordinario, fissando l’udienza pubblica di merito e disponendo una verificazione tecnica per accertare la completezza dell’istruttoria documentale e la coerenza logica della valutazione di non incidenza del fumo passivo ambientale. La decisione finale sul thema decidendum resta pertanto riservata all’esito dell’approfondimento istruttorio.
Nota della Redazione
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