Soccorso istruttorio dovuto per offerta economica di dubbia interpretazione (TAR Lazio n. 463 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al cospetto di un’offerta economica di dubbia interpretazione, resa ambigua dalla formulazione laconica della lex specialis, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 3, cod. app., richiedendo chiarimenti che non modifichino il contenuto dell’offerta. Il potere-dovere di chiarimento trova fondamento nel principio del risultato di cui all’art. 1, d.lgs. n. 36/2023 e nel buon andamento, e non è ammissibile l’esclusione del miglior offerente per l’inosservanza di una regola priva di effettive ricadute sostanziali. Il chiarimento che si limiti a precisare la portata dell’importo offerto non integra modifica dell’offerta ed è dunque consentito.
Il Fatto
Con determina a contrarre n. 2581 del 19 novembre 2025 il Comune di Cassino indice, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, una procedura per l’affidamento in concessione di impianti pubblicitari, suddivisa in cinque lotti. La società ricorrente partecipa compilando il modulo Allegato C, indicando, accanto al prezzo a base d’asta annuo di € 5.600,00 per il lotto n. 1, l’importo di € 3.057,6 nella casella “prezzo offerto in aumento”.
Il presidente del seggio di gara interpreta tale cifra come offerta in diminuzione e dispone l’esclusione della ricorrente dal lotto n. 1, con aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata, la cui offerta ammonta a € 5.990 annui. La ricorrente impugna l’esclusione e gli atti connessi; la controinteressata si costituisce contestando il gravame. In sede cautelare il Tribunale accoglie la domanda con ordinanza n. 46/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis. La determina di indizione precisa che il criterio di aggiudicazione è il rialzo sul canone posto a base di gara; l’avviso si limita a richiedere “offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta”, utilizzando esclusivamente il modello Allegato C. Sul punto, osserva il Tribunale, l’avviso è laconico.
Nel modulo C la ricorrente ha indicato l’importo di € 3.057,6 ritenendo di dover esprimere la somma in aggiunta alla base d’asta, e non il prezzo complessivo. Ne deriva un’offerta di dubbia interpretazione, che imponeva alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio. L’art. 101, comma 3, cod. app. consente infatti di chiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta economica, purché gli stessi non ne modifichino il contenuto.
Il potere-dovere di chiarimento trova fondamento nel principio del risultato, declinazione del buon andamento nelle procedure di aggiudicazione secondo l’art. 1, d.lgs. n. 36/2023. Esso consente di valorizzare i profili sostanziali dell’offerta ed esclude che si possa escludere il miglior offerente per l’inosservanza di una regola priva di ricadute sostanziali.
Nella specie il chiarimento, reso in sede processuale e che avrebbe potuto essere richiesto in sede procedimentale, non ha modificato l’offerta: ha solo precisato che l’importo andava inteso in aggiunta alla base d’asta. Ove richiesto, avrebbe condotto all’aggiudicazione alla ricorrente, la cui offerta complessiva risulta superiore a quella della controinteressata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’esclusione e obbligo di nuova graduatoria. La domanda risarcitoria è respinta, avendo la sospensione cautelare impedito l’emersione del danno.
Nota della Redazione
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