Decadenza dal nulla osta per inerzia della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 3309 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato, prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, non opera in modo automatico per il solo decorso del termine semestrale di validità del titolo. Il provvedimento che la dichiara non è un atto meramente ricognitivo, ma l’esito di un accertamento che deve estendersi alla valutazione dell’imputabilità del mancato utilizzo del titolo al suo destinatario. L’Amministrazione è tenuta a verificare se il ritardo sia riconducibile a una condotta negligente o inerte del datore di lavoro o del lavoratore, ovvero a una causa di forza maggiore o a un factum principis, come l’inerzia dell’autorità consolare nel rilascio del visto. L’applicazione della norma, di natura sostanzialmente sanzionatoria, deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, nonché il principio di unitarietà dell’azione amministrativa: è contrario a buona fede che un’articolazione dello Stato sanzioni il privato per l’inadempienza di un’altra articolazione dello stesso Stato. Ne consegue la fondatezza delle censure di violazione delle garanzie partecipative e di difetto di istruttoria avverso il provvedimento di decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, presentava nel marzo 2023, nell’ambito delle quote del decreto flussi, sedici istanze telematiche per ottenere il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore di altrettanti lavoratori di nazionalità bengalese. Il SUI di Napoli rilasciava i nulla osta e li trasmetteva d’ufficio alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per le fasi successive, ossia la convocazione dei lavoratori e il rilascio dei visti d’ingresso.
I lavoratori presentavano le rispettive domande di visto presso il centro incaricato della raccolta delle istanze tra l’ottobre e il novembre 2023. Seguivano plurimi solleciti via PEC del datore di lavoro all’Ambasciata. La Rappresentanza consolare rimaneva inerte, omettendo di rilasciare i visti. Nell’agosto 2025 il SUI di Napoli, rilevato il decorso di oltre sei mesi dal rilascio dei nulla osta senza che fosse seguito l’ingresso dei lavoratori, ne dichiarava la decadenza ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente impugnava i sedici provvedimenti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, è fondato. I provvedimenti sono stati adottati senza comunicazione di avvio del procedimento e senza preavviso di rigetto. Non convince la tesi dell’Amministrazione, che qualifica la decadenza come atto vincolato e automatico: il provvedimento che la dichiara costituisce l’esito di un’attività di accertamento che non può limitarsi alla verifica del decorso del tempo, ma deve estendersi alla valutazione dell’imputabilità del mancato utilizzo del titolo al suo destinatario.
La partecipazione procedimentale avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare le circostanze non imputabili che avevano ostacolato il perfezionamento della procedura: la diligenza dei lavoratori nel richiedere il visto e la prolungata inerzia della Rappresentanza consolare. L’omissione delle garanzie ha leso il diritto di difesa. Non è applicabile la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché non è affatto palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Fondate sono anche le censure di difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. La ratio della norma è sanzionare l’inerzia del datore di lavoro o del lavoratore che, ottenuto il titolo, non si attivino per finalizzare l’ingresso, così da garantire l’effettivo utilizzo delle quote dei decreti flussi. Tuttavia, l’applicazione della norma, di natura sostanzialmente sanzionatoria, non può prescindere dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede.
Nel caso concreto è documentalmente provato che i privati hanno agito con diligenza: i lavoratori hanno presentato le istanze di visto entro pochi mesi dal rilascio dei nulla osta e il datore di lavoro ha inviato plurimi solleciti all’Ambasciata. Il mancato ingresso non è dipeso da loro inerzia, ma dal ritardo dell’Amministrazione consolare. L’operato del SUI è viziato da palese difetto di istruttoria e manifesta illogicità: l’ente si è limitato a una constatazione cronologica, applicando la norma in modo acritico senza indagare sulle cause del ritardo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che, in un caso analogo, ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse valutare la presenza di una causa di forza maggiore di fronte alla richiesta di visto tempestivamente inoltrata dal lavoratore, anche alla luce dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la possibilità di valutare la forza maggiore. Il ritardo dell’Ambasciata si configura per il privato come factum principis che rende inesigibile il rispetto del termine. I provvedimenti sono pertanto annullati, con salvezza dei successivi provvedimenti amministrativi e obbligo di riapertura dei procedimenti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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