Quote latte, prescrizione del credito e onere probatorio dell’interruzione (TAR Campania n. 1117 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sulle quote latte, la dedotta prescrizione del credito costituisce motivo di illegittimità dell’atto impositivo e va scrutinata dal giudice amministrativo. A fronte dell’eccezione di prescrizione, è onere del creditore fornire la prova, di regola documentale, degli atti interruttivi, ai sensi degli artt. 2943 e 2944 cod. civ., non essendo sufficienti generiche affermazioni. I poteri istruttori officiosi del giudice, ai sensi degli artt. 63 e 64 cod. proc. amm., non suppliscono l’inadempimento dell’onere probatorio posto dalla legge a carico della parte. Ove l’ente creditore non esibisca alcun atto di accertamento idoneo a interrompere la prescrizione, il termine decennale deve ritenersi spirato e la cartella di pagamento va annullata.

Il Fatto

Il contribuente agiva in riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione, già instaurato dinanzi al giudice ordinario. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 4110 del 29 settembre 2023, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sui profili attinenti al buon esercizio del potere amministrativo, riservando al giudice amministrativo il vaglio sulla legittimità della pretesa. Dinanzi a sé aveva respinto l’opposizione quanto alla prescrizione maturata tra iscrizione a ruolo e notifica della cartella, dichiarando inammissibile per tardività la censura di deficit motivazionale.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. 10020210015426761000, notificata il 4 ottobre 2021 per la somma di euro 23.709,85 a titolo di prelievo supplementare per gli anni 1997 e 1998, e l’accertamento della prescrizione del credito. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’AGEA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la censura di carenza di motivazione della cartella. Su tale profilo il Tribunale di Salerno aveva già ritenuto la propria giurisdizione e si era sfavorevolmente pronunciato; una nuova decisione avrebbe violato il principio del ne bis in idem.

Venendo alla prescrizione, il punto decisivo è di natura probatoria. L’AGEA non ha esibito alcun atto di accertamento dell’obbligazione di versamento del prelievo, dalla cui notifica fosse iniziato a decorrere il termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. e che fosse al contempo idoneo a interrompere la prescrizione decennale. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato in materia, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 7504/2024, Cons. Stato, sez. III, n. 7587/2023 e Cass. civ., sez. III, n. 5413/2021.

Il principio applicato è quello dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.: il fatto interruttivo deve essere provato da chi fa valere il diritto soggetto a prescrizione, cioè dal creditore. Le norme del processo amministrativo confermano la conclusione. L’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. pone a carico delle parti l’onere di provare i fatti nella loro disponibilità; l’art. 63, comma 1, cod. proc. amm. consente al giudice di chiedere chiarimenti, ma fermo restando l’onere probatorio delle parti. Una parte non può dirsi assolta da ogni onere confidando nell’intervento istruttorio d’ufficio, in coerenza con il principio di parità delle parti ex art. 111, comma 2, della Costituzione.

Nel merito, dalla stessa cartella risultano adottati dall’AGEA, per ciascun anno, un primo atto di accertamento in data 1° luglio 2000 e un successivo atto impositivo in data 24 luglio 2009. Dall’emissione di quest’ultimo alla notifica della cartella, avvenuta il 4 ottobre 2021, il termine prescrizionale decennale era ormai irrimediabilmente spirato, senza che fosse provato alcun atto interruttivo.

Il ricorso è stato quindi accolto su tale censura, con accertamento della prescrizione del credito e annullamento della cartella. La reciproca soccombenza ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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