Ordine di demolizione in pendenza di condono e natura vincolata del provvedimento (TAR Campania n. 5791 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive conserva la propria legittimità anche quando sia pendente una domanda di condono non esitata, ove la verificazione disposta in corso di causa accerti che le opere sanzionate sono diverse e ulteriori rispetto a quelle ricomprese nell’istanza di sanatoria. La natura vincolata del provvedimento demolitorio esclude che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ne determini l’illegittimità, non essendovi margine di apprezzamento discrezionale. La sopravvenuta sottoscrizione del provvedimento da parte dell’organo competente e la sua regolare rinotifica sanano il dedotto vizio di nullità per mancanza di un elemento essenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Boscoreale, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 31 prot. 35096 del 12.11.2024, poi rettificata con provvedimento prot. 293 del 07.01.2025, con cui l’amministrazione ha sanzionato una serie di opere abusive accertate sull’area di sua proprietà: vasche, manufatti in muratura ad uso deposito, tettoie e un manufatto in lamiera.
Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi: la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del capo settore urbanistica, con conseguente nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990; l’adozione dell’ordine in pendenza di domanda di condono; la preesistenza e la diversa destinazione delle vasche rispetto a quanto ritenuto dal Comune; la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito, evidenziando la diversità tra opere sanzionate e opere condonate. La Sezione ha disposto una verificazione sullo stato dei luoghi, depositata nel marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, osserva che l’ordinanza impugnata, dopo una prima notifica della versione priva di sottoscrizione del Capo del settore Urbanistica, è stata rinotificata al ricorrente nella versione firmata e che tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate. Nessun vizio, dunque, inficia il provvedimento sotto il profilo della nullità dedotta.
Sul secondo e terzo motivo, la decisione si fonda sulle risultanze della verificazione. Il confronto tra le opere ricomprese nell’istanza di condono e lo stato attuale del fabbricato ha evidenziato difformità consistenti, quali la realizzazione di un secondo piano e la chiusura del portico al piano terra, in assenza di titoli edilizi. Quanto alle vasche, quelle risalenti al 1983 e richiamate nell’istanza di condono risultano collocate nel cortile interno, mentre quelle oggetto dell’ordinanza sono poste sul confine sud del lotto e per esse non è presente alcun titolo autorizzativo.
Il Collegio precisa che l’autorizzazione relativa all’impianto interrato per lo smaltimento di reflui biologici concerne vasche ubicate in posizione diversa da quella sanzionata. La verificazione ha dunque smentito le pretese del ricorrente circa la preesistenza e la riconducibilità delle opere a un intervento di manutenzione.
Quanto al quarto motivo, il Collegio ne afferma l’infondatezza in ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, riconosciuta dalla giurisprudenza. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e alla liquidazione del compenso del verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.