Giudizio di ottemperanza e omessa prova del piano di riequilibrio finanziario (TAR Campania n. 3106 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’eccezione di sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’ente locale, fondata sull’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, presuppone la prova che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia stato approvato o diniegato, poiché solo da tale vicenda dipende l’effetto sospensivo. L’ente che non riscontri l’istruttoria disposta dal giudice non assolve il proprio onere probatorio. Ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dal contegno omissivo della pubblica amministrazione il giudice trae argomenti di prova sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. L’azione di ottemperanza è esperibile senza previa diffida, senza tentativo di pignoramento e senza necessità della formula esecutiva sul titolo azionato. Il vincolo di impignorabilità dell’art. 159 del d.lgs. n. 267/2000 non inibisce l’ottemperanza, ma opera solo quale limite ai poteri del commissario ad acta.
Il Fatto
Un difensore aveva assistito, innanzi al Giudice di Pace di Aversa, i chiamati in causa in un giudizio risarcitorio promosso da una terza parte nei confronti del Comune. Con sentenza n. 690/2011 il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, estromesso i chiamati in causa e condannato l’ente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, quale anticipatario. La sentenza di appello aveva confermato la decisione e la stessa era divenuta definitiva.
A fronte dell’inottemperanza dell’ente, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del capo della sentenza di suo interesse, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, il pagamento degli interessi e un’indennità di mora per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Comune si è costituito invocando la delibera di approvazione del piano di riequilibrio finanziario e la conseguente sospensione delle procedure esecutive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di sospensione delle esecuzioni. L’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000 produce quell’effetto solo dalla deliberazione di ricorso alla procedura fino all’approvazione o al diniego del piano. Il Comune, invitato con ordinanza del 16.02.2026 n. 1076 a chiarire l’esito della procedura, non ha fornito alcun riscontro. Per il principio della vicinanza della prova, il giudice ha applicato l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., traendo dal contegno omissivo la prova della fondatezza della pretesa, secondo l’indirizzo richiamato del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 204 del 2026.
Le ulteriori eccezioni in rito sono state parimenti disattese. L’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. rende l’ottemperanza esperibile senza previa diffida; non occorre il tentativo di pignoramento, per l’alternatività del rimedio amministrativo rispetto all’esecuzione civile; non serve la formula esecutiva sul titolo, peraltro apposta e notificata. Su questi aspetti il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 5495 del 2022.
Quanto all’asserita impignorabilità delle somme, il Comune non ha provato l’adozione della delibera semestrale richiesta dall’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. Il vincolo, ha precisato il TAR, non oppone all’ammissibilità dell’ottemperanza, ma limita solo il mandato del commissario; pertanto è inconferente il richiamo alla Corte cost. n. 211 del 2003.
Nel merito il ricorso è stato accolto. La sentenza del giudice ordinario ha valore conformativo nei confronti dell’ente, il giudicato è stato certificato e il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso. È stato così ordinato il pagamento delle somme liquidate, con interessi legali dal rilascio del certificato di passaggio in giudicato, oltre la penalità di mora nella misura degli interessi legali dal trentesimo giorno dalla notificazione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata su istanza di parte, in caso di persistenza dell’inadempimento.
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Nota della Redazione
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