Esecuzione del giudicato e penalità di mora su credito del difensore (TAR Campania n. 355 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il Giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del Giudice ordinario che abbia riconosciuto al procuratore antistatario il rimborso delle spese di lite, disponendo il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Sulle somme così liquidate sono dovuti gli interessi legali e le ulteriori spese accessorie, ma non la rivalutazione monetaria, poiché il credito avente ad oggetto una somma di denaro costituisce debito di valuta. Ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il maggior danno da svalutazione è riconoscibile solo se il creditore lo alleghi e ne provi l’esistenza. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta e liquidata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un difensore, costituitosi anche come procuratore di sé stesso, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del lavoro di Napoli. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.800,00 euro oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Dopo la notificazione ai fini esecutivi, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente domanda quindi la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la penalità di mora e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dal rilievo che la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a dare concreta attuazione al bene della vita già riconosciuto. Poiché il titolo è definitivo, il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso e non risulta alcuna esecuzione, il ricorso va accolto.

Il Collegio ordina dunque il pagamento di quanto riconosciuto in sentenza, oltre interessi legali e spese successive. Richiamando un indirizzo consolidato, riconosce anche le spese per la pubblicazione, l’esame e la notifica del titolo esecutivo e per gli atti accessori che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

È invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, non assoggettabile al computo proprio delle obbligazioni di valore. Ai sensi dell’art. 1277 cod. civ., il debitore si libera con la moneta corrente al momento del pagamento. La rivalutazione è ammessa solo se il creditore alleghi e dimostri, ex art. 1224, comma 2, cod. civ., il maggior danno per la mancata disponibilità della somma durante la mora, non compensato dagli interessi legali. Tale allegazione e prova sono mancate.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della pronuncia e dies ad quem al giorno dell’adempimento, spontaneo o del commissario. L’insediamento di quest’ultimo non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1277 c.c.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 1277 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *