La denuncia TARSU non può essere sostituita dall’istanza al SUAP (Cass. civ. Sez. V n. 20592 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia dei locali e delle aree tassabili prevista dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 ha contenuto proprio e non può essere sostituita dalla domanda unica presentata al SUAP per l’apertura o la trasformazione dell’impresa. L’unicità del soggetto pubblico di riferimento per le pratiche produttive non elimina l’autonomo obbligo di denuncia reso ad esclusivi fini tributari, redatto sull’apposito modello comunale. Ne consegue che il contribuente, in assenza di denuncia originaria o di variazione, non può provare per la prima volta in giudizio la natura pertinenziale dell’area scoperta né la sua inidoneità a produrre rifiuti. La riduzione della tariffa per l’uso stagionale richiede, inoltre, un’esplicita previsione regolamentare, trattandosi di disposizione derogatoria rimessa alla facoltà dell’ente locale.
Il Fatto
Un Comune impugna in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ridotto la tassazione sui rifiuti dovuta da una società per le annualità dal 2010 al 2012, oltre che per il 2017 e il 2018. Il giudice di appello aveva ritenuto che la richiesta di autorizzazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive valesse come denuncia dei dati relativi al tributo.
La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, contestando l’omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale e la mancata riduzione applicata ad alcuni locali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, che impone ai soggetti passivi una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili, da redigere sui modelli predisposti dal Comune. L’obbligo risponde alla necessità di consentire all’ente un’ordinata acquisizione dei dati e assicurare le risorse per il costo del servizio, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio ricevuto.
Il quesito centrale è se la domanda presentata al SUAP possa contenere la denuncia tributaria. La risposta è negativa. Il SUAP è stato istituito per semplificare le procedure di apertura d’impresa secondo il principio once only, ma la sua disciplina non fa venir meno l’obbligo dell’art. 70. Il rapporto unico con lo sportello riguarda le autorizzazioni produttive, non la dichiarazione resa a fini fiscali sulle caratteristiche dei locali. Il legislatore ha mantenuto un distinto onere di formalizzazione, come dimostra il comma finale della norma, che prescrive l’invito al contribuente in occasione di pratiche relative alle aree interessate.
Nel caso concreto la domanda al SUAP indicava le superfici complessive e quelle coperte, ma nulla diceva sulla natura pertinenziale o sulla destinazione operativa delle aree scoperte. L’insufficienza dei dati conferma l’impossibilità di equiparare le due comunicazioni.
Quanto alla qualificazione delle aree, la Corte richiama l’art. 14, comma 4, d.l. n. 201/2011, che esclude dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative. La pertinenzialità va accertata in concreto e non esclude di per sé l’imponibilità quando l’area sia funzionale all’attività. L’onere probatorio sui presupposti di esclusione o riduzione grava sul contribuente e deve essere assolto già nella fase amministrativa, vincendo la presunzione di produttività dei rifiuti.
Il contribuente può dimostrare in giudizio la pertinenzialità solo se ha tempestivamente denunciato la natura dell’area e sia stato tassato in modo difforme dalla comunicazione. In assenza di denuncia, il giudice non può riqualificare l’area come pertinenziale.
È infondata anche la doglianza sulla stagionalità: l’art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 subordina la riduzione a un’esplicita previsione regolamentare, che il Comune non ha adottato. La Corte accoglie invece il motivo sull’omessa pronuncia relativa all’addizionale ex ECA e, in sede incidentale, il primo motivo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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