Depennamento dalle graduatorie in esecuzione di sentenza non sospesa: legittimo (TAR Abruzzo n. 178 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione scolastica depenna un aspirante docente dalla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dopo che il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso avverso il d.m. n. 374/2017, non costituisce esercizio di autotutela ma attività dovuta in esecuzione di una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm.. In mancanza di sospensione disposta dal Consiglio di Stato, l’amministrazione è tenuta ad adeguarsi al giudicato cautelare e all’accertamento contenuto nella decisione. La nota ministeriale che impone l’inserimento con riserva in pendenza di provvedimenti cautelari o sentenze non definitive opera esclusivamente a favore dell’aspirante che abbia ottenuto un esito processuale favorevole, non anche nei confronti di chi sia destinatario di una sentenza di reiezione. Le censure relative alla legittimità del decreto ministeriale che esclude i diplomati ITP dalle graduatorie di seconda fascia sfuggono alla competenza del TAR territoriale ove già decise da altro giudice.
Il Fatto
Un insegnante tecnico pratico, in possesso di diploma di scuola secondaria conseguito nel 2000/2001, impugna davanti al TAR Lazio il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017 nella parte in cui esclude i diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie. Il giudice amministrativo accoglie l’istanza cautelare e l’aspirante viene inserito con riserva. Con sentenza n. 172/2020 il TAR Lazio respinge il ricorso e i motivi aggiunti; l’appello proposto al Consiglio di Stato pende, senza che sia stata richiesta la sospensione della sentenza.
A valle di tale decisione l’amministrazione adotta due provvedimenti: il depennamento dalla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso B017 e B003, e la cessazione degli effetti del contratto a tempo determinato stipulato nel settembre 2019 presso un istituto superiore. Il docente impugna entrambi davanti al TAR Abruzzo, dolendosi che l’amministrazione abbia agito su una sentenza non definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Le censure dal secondo al sesto motivo investono la legittimità del d.m. n. 374/2017 e la pretesa del diplomato ITP di accedere alle graduatorie: si tratta di questione già decisa dal TAR Lazio con la sentenza n. 172/2020, pendente in appello, estranea alla competenza del Tribunale adito. Il ricorso viene quindi esaminato con riferimento ai soli provvedimenti assunti «a valle» della sentenza.
Su questo terreno i motivi non hanno pregio. I provvedimenti impugnati, ancorché qualificati «in autotutela», sono stati adottati in esecuzione della sentenza di primo grado. L’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che le sentenze di primo grado sono esecutive, salva la sospensione da parte del Consiglio di Stato, che nella specie non è stata richiesta né disposta. Ne deriva che l’atto di ritiro dalla graduatoria e la conseguente risoluzione del contratto costituiscono attività doverosa dell’amministrazione, in adempimento del contenuto di una decisione pienamente valida ed efficace.
Il Collegio ritiene irrilevante la nota MIUR n. 38905 del 28.08.2019. La previsione dell’inserimento con riserva in presenza di provvedimenti cautelari o di sentenze non definitive si riferisce, in tutta evidenza, ai provvedimenti giudiziari favorevoli all’aspirante: non avrebbe alcun senso mantenere con riserva chi sia destinatario di una sentenza di reiezione. La riserva presuppone un esito processuale positivo, non una decisione contraria.
Quanto alla sorte del rapporto di lavoro, il Tribunale richiama l’ordinanza cautelare n. 97/2020, che aveva già escluso la configurabilità di un pregiudizio immediato e irreparabile, e conferma la legittimità del decreto di cessazione degli effetti contrattuali. La qualificazione dell’atto come «autotutela» non ne muta la natura sostanziale di atto vincolato all’esecuzione del giudicato cautelare. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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