Cessazione della materia del contendere per il versamento del payback dispositivi medici e detrazione dell’eccedenza (TAR Lazio n. 14129 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto di una situazione sopravvenuta che determini il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, il versamento volontario della quota dovuta da parte dell’azienda fornitrice integra tale sopravvenienza, tanto più ove l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconosca la detrazione degli importi eccedenti la quota del 25 per cento rispetto a quanto eventualmente dovuto per gli anni successivi al 2018. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano. Ha altresì gravato l’accordo del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale applicativa dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, contestando la legittimità della procedura di ripiano che la vedeva destinataria di richieste di pagamento.
Nelle more del giudizio, la società ha provveduto al versamento degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati. Con nota del 12 gennaio 2026, ha quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando l’intervenuto pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che la ricorrente aveva già provveduto a versare la quota degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali impugnati, come comprovato dalla documentazione versata in atti.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere trova ulteriore fondamento nella disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, secondo cui le aziende fornitrici che abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano vedono riconosciuti in detrazione gli importi eccedenti la quota del 25 per cento, rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano per gli anni successivi al 2018. Tale meccanismo di detrazione degli importi versati ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente, privando di utilità pratica l’eventuale decisione di merito.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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