Riparazione ingiusta detenzione esclusa su indizi già caduti in assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 21658 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo o la colpa grave che escludono l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dare causa allo stato privativo della libertà, essendo ineludibile l’accertamento del nesso causale tra la condotta e il provvedimento restrittivo. Il giudice della riparazione può escludere il diritto solo su dati di fatto certi, accertati o non negati, e non su elementi congetturali. Non può attribuire rilievo ostativo a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dalla sentenza di assoluzione, che costituisce presupposto dell’ingiusta detenzione. La valutazione autonoma degli indizi non può spingersi fino a ribaltare l’accertamento del giudice della cognizione, pena lo stravolgimento del principio solidaristico posto a base dell’istituto e la confusione tra la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e la verifica ex post della condotta ostativa ex art. 314 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice della riparazione, aveva respinto la domanda di indennizzo proposta da chi aveva subito custodia cautelare perché ritenuto gravemente indiziato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, dal quale era stato poi definitivamente assolto.
Avverso l’ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si lamenta che il giudice della riparazione abbia fondato la condotta ostativa sugli stessi elementi già ritenuti insufficienti e inattendibili in sede di cognizione, procedendo a una integrale rivalutazione degli atti e ribaltando la sentenza assolutoria. Il P.G. conclude per il rigetto; si costituisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la reiezione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio generale secondo cui la condotta ostativa deve porsi in rapporto eziologico con l’instaurazione dello stato privativo della libertà. Il giudice della riparazione, per escludere il diritto, deve basarsi su dati di fatto certi, ossia su elementi accertati o non negati, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 43 del 1995; la valutazione non può fondarsi su dati congetturali, non definitivamente comprovati nella loro esistenza e nel nesso con la condotta tenuta.
La Corte richiama poi il principio per cui in sede di riparazione non può attribuirsi importanza decisiva, considerandole ostative, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione, come affermato da Sez. IV n. 46469 del 2018, Sez. IV n. 10684 del 2010 e Sez. IV n. 1573 del 1993.
Nel caso concreto, i giudici della riparazione hanno ipotizzato una condotta colposa fondata essenzialmente sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto: le dichiarazioni della persona offesa e il contenuto di alcune intercettazioni ambientali. In tal modo hanno confuso il piano della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., rilevante ai fini dell’emissione della misura, con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa e sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari non può giungere ad attribuire al richiedente comportamenti esclusi o non provati dal giudice della cognizione. Diversamente si stravolgerebbe il principio solidaristico che è alla base dell’istituto, consentendo di negare l’istanza su elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione.
Nel caso di specie, la sentenza assolutoria aveva escluso dal patrimonio conoscitivo del processo le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenuta inattendibile, e le aveva considerate non riscontrate dalle intercettazioni ambientali. Queste ultime erano state giudicate prive di riferimenti individualizzanti e comunque risalenti a un anno prima dei fatti. L’ordinanza impugnata valorizza invece proprio tali intercettazioni, che vedono protagonisti soggetti differenti dal ricorrente. La motivazione risulta perciò illogica e giuridicamente viziata, per avere omesso di individuare una specifica condotta ostativa e per avere posto a fondamento della decisione elementi indiziari venuti meno con l’assoluzione. Ne segue l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione