Sospensione condizionale incompatibile con la libertà vigilata per pericolosità (Cass. pen. n. 15147/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena è incompatibile con l’applicazione di una misura di sicurezza personale, salvo la confisca, ai sensi dell’art. 164, comma 3, cod. pen. La ragione dell’incompatibilità risiede nella contrapposizione tra i rispettivi presupposti: la sospensione condizionale richiede una prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, mentre la misura di sicurezza personale presuppone la pericolosità sociale, ossia la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati. In presenza di entrambe le statuizioni, il giudice deve motivare quale delle due intenda mantenere e per quali ragioni, non potendo lasciarle coesistere. In linea di principio, il contrasto dovrebbe essere risolto privilegiando la soluzione più favorevole al reo, ma la relativa valutazione richiede un accertamento di merito.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela aveva condannato l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, per maltrattamenti e lesioni personali commessi ai danni della madre, riconoscendogli il vizio parziale di mente. Con la stessa sentenza aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, ritenendo sussistente la pericolosità sociale, e aveva contemporaneamente concesso la sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione denunciando la contraddittorietà delle due statuizioni. Secondo il ricorso, il giudizio positivo sulla pericolosità sociale, necessario per applicare la libertà vigilata, era incompatibile con la prognosi favorevole richiesta per la sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Muove dall’art. 164, comma 3, cod. pen., secondo cui la sospensione condizionale rende inapplicabili le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca. La disposizione esprime una incompatibilità strutturale tra la sospensione della pena e le misure di sicurezza personali, tra le quali rientra la libertà vigilata.
La Corte evidenzia che i due istituti poggiano su presupposti logicamente opposti. La sospensione condizionale presuppone, ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen., la previsione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. La pericolosità sociale richiesta dagli artt. 202 e 203 cod. pen. per l’applicazione della misura di sicurezza ricorre invece quando sia probabile che l’autore del fatto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Le due valutazioni non possono pertanto coesistere senza una contraddizione insanabile.
La Cassazione osserva che, in astratto, il conflitto dovrebbe essere risolto privilegiando la statuizione più favorevole al condannato e quindi mantenendo la sospensione condizionale ed eliminando la misura di sicurezza. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito aveva motivato diffusamente sulla pericolosità sociale, mentre aveva concesso la sospensione condizionale limitandosi ad affermare che nulla ostava al beneficio, senza affrontare il problema della compatibilità tra le due decisioni. Poiché la scelta richiede valutazioni fattuali e di merito, la sentenza viene annullata con rinvio al Tribunale di Gela, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, affinché chiarisca quale statuizione debba prevalere e ne espliciti le ragioni.
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