Deposito vincolato online non attivato per insufficienza fondi esclude responsabilità banca (ABF Collegio di Bologna n. 1604 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione di vincolo inserita dal cliente nel portale di home banking costituisce una proposta contrattuale, non l’attivazione automatica del deposito vincolato. L’operazione si perfeziona solo se la somma richiesta è effettivamente disponibile sul conto al momento dell’esecuzione. Il sistema che rilascia una ricevuta di inserimento non equivale a conferma dell’avvenuta costituzione del vincolo. In mancanza di una comunicazione di esito positivo, grava sul cliente un onere di diligenza nel verificare l’effettiva conclusione del contratto; il mancato esperimento di tale verifica esclude la responsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente, il 25.03.2025, vedeva scadere un vincolo attivato sei mesi prima e si vedeva accreditare sul conto € 15.700, comprensivi di capitale e interessi. Il giorno successivo inseriva nel portale di home banking una nuova richiesta di vincolo a sei mesi del medesimo importo. Il sistema accettava l’operazione e rilasciava una ricevuta di attivazione.

Solo il 1°.07.2025, accedendo al sito dell’intermediario, il ricorrente apprendeva che la somma era rimasta infruttifera perché il vincolo non era stato attivato. Chiedeva quindi il riconoscimento degli interessi maturati nel periodo dal 26.03.2025 al 03.07.2025, secondo l’offerta contrattuale vigente. L’intermediario si opponeva, rilevando che il saldo disponibile era pari a € 15.663,16, inferiore alla somma da vincolare, per effetto dello storno di € 38,70 a titolo di imposta di bollo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione prodotta. Dalla schermata del portale emerge che il sistema aveva accettato la richiesta di vincolo di € 15.700, pari al saldo visualizzato dopo lo svincolo del giorno precedente. L’intermediario, dal canto suo, rappresenta che il saldo effettivo era inferiore per effetto dell’addebito dell’imposta di bollo, contestuale all’accredito delle somme svincolate.

Il Collegio rileva che il vincolo non è stato eseguito perché la somma richiesta era superiore alla disponibilità effettiva, in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali al punto 4.1, rubricato “Presupposti per la costituzione delle partite vincolate”. Nella fattispecie di richiesta online il cliente non viene avvisato dell’insufficienza dei fondi, né risulta predisposto un sistema di alert successivo sull’esito negativo. Viceversa, in caso di esito positivo, viene comunicata l’avvenuta apposizione del vincolo, come dimostrato dalla “Conferma di vincolo conto deposito” relativa a una precedente operazione del 26.09.2023.

Il Collegio osserva che non è provato che, al momento della richiesta, il saldo visualizzato non fosse aggiornato con l’addebito fiscale. La richiesta era stata effettuata il giorno immediatamente successivo all’accredito, potendo dunque non essere ancora conteggiata l’imposta per ragioni di tempo. L’imposta è obbligatoria e la ricorrente non ne aveva tenuto conto, riducendo la somma appena svincolata.

Sul piano dell’onere di diligenza, il Collegio sottolinea che la ricorrente non si è preoccupata di verificare l’esito dell’operazione, avvedendosi solo dopo due mesi che la somma non era stata vincolata, benché in passato avesse ricevuto la comunicazione di conferma per analoga operazione. La richiesta inoltrata consiste in una proposta contrattuale che l’intermediario si riserva di accettare; in assenza di conferma successiva, il cliente doveva verificare l’effettiva conclusione del contratto di deposito. Il Collegio esclude pertanto qualsiasi responsabilità dell’intermediario e dichiara il ricorso non meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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