Morte del correntista e chiusura del conto: serve la richiesta degli eredi (ABF Collegio di Bologna n. 1605 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà degli eredi. Il comportamento della banca deve comunque essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi. Ne consegue che, in mancanza di una richiesta di chiusura dei rapporti, non può imputarsi all’intermediario alcuna responsabilità per la mancata tempestiva estinzione dei conti. La banca che abbia più volte sollecitato gli eredi e, a fronte della loro inerzia, abbia estinto i rapporti in via proattiva, facendosi carico delle relative spese, ha agito correttamente.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di erede, si rivolge all’Arbitro lamentando la mancata chiusura di due conti correnti intestati ai due de cuius. Espone di aver presentato le pratiche di successione nel 2021 e di aver incassato le giacenze, ma di aver ricevuto estratti conto con spese e commissioni non dovute. Chiede quindi l’accertamento della responsabilità della banca, la chiusura di ogni rapporto ancora pendente e il rimborso delle somme addebitate, oltre interessi legali. Lamenta inoltre risposte contraddittorie o l’assenza di riscontro ai reclami.

L’intermediario resiste chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o il rigetto. Sostiene che l’erede non ha mai formalizzato la richiesta di chiusura, pur avendo incassato le giacanze; che ha continuato a inviare i rendiconti periodici; che ha più volte contattato l’erede senza esito. I due conti sono stati infine estinti in data 07.08.2025, con stralcio dei debiti frattanto maturati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il principio espresso dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360/2019: la morte del correntista non determina di per sé l’estinzione del rapporto, che richiede una espressa manifestazione di volontà degli eredi. Resta fermo il dovere della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede anche verso gli eredi.

Su questa base, il Collegio rileva che il ricorrente non ha mai avanzato alcuna richiesta di chiusura dei conti intestati ai de cuius. La circostanza è confermata dall’assenza, in atti, di documentazione attestante una richiesta anteriore al reclamo dell’08.08.2025. Il ricorrente non ha contestato, in sede di repliche, quanto dedotto sul punto dalla banca.

È inoltre pacifico che l’intermediario ha contattato più volte il ricorrente per addivenire alla chiusura dei rapporti, senza alcun esito. Il ricorrente non si è curato di recedere dai conti neppure a fronte dell’invio dei rendiconti periodici, dai quali risultavano le spese di tenuta e gestione di volta in volta addebitate.

Di fronte a questa inerzia, la banca ha estinto i due conti in modo proattivo in data 07.08.2025, prima della presentazione del reclamo, stralciando anche i saldi debitori di Euro 148,50 e di Euro 196,10. Il Collegio esclude quindi ogni responsabilità dell’intermediario per la mancata tempestiva chiusura: la banca ha agito con correttezza e buona fede, informando il ricorrente della necessità di formulare la richiesta e facendosi carico delle spese di gestione.

Il ricorso, pertanto, non è accolto. La decisione conferma che l’obbligo di correttezza e buona fede non si traduce in un obbligo di chiusura automatica del rapporto in assenza della volontà degli eredi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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