AIA necessaria per depuratore consortile con reflui industriali non pretrattati (TAR Toscana n. 65 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento fuori sito di acque reflue industriali prodotte da installazioni che svolgono attività IPPC rientra nella categoria di cui al punto 6.11 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente assoggettamento ad AIA, ogni qualvolta le acque conferite in fognatura non siano state sottoposte a un pretrattamento efficace a monte. La qualificazione delle acque come reflue urbane ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152/2006 non dipende dal mero miscuglio o dalla provenienza da agglomerato, ma dalla riconducibilità del flusso alle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE. Il gestore del depuratore che si faccia carico, in modo strutturalmente indipendente dai processi delle installazioni a monte, del pretrattamento necessario al rispetto dei limiti di conferimento, è assoggettato al regime autorizzatorio integrato. Il criterio della prevalenza dei reflui industriali non fonda da solo la scelta amministrativa, ma costituisce parametro utile in concorso con gli altri elementi di fatto.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente gestisce un impianto di depurazione che riceve reflui da più condotte. Una di queste, affidata in concessione dal Comune, raccoglie in prevalenza acque industriali provenienti anche da installazioni soggette ad AIA per diverse categorie IPPC. Il Consorzio ha chiesto il rilascio dell’AUA per il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi, qualificando in uscita le acque come reflue urbane.
La conferenza di servizi ha espresso parere negativo, ritenendo necessario il diverso procedimento per l’AIA relativa al codice IPPC 6.11. La Regione ha quindi negato l’AUA con decreto del 2020, individuando un regime provvisorio. Il Consorzio ha impugnato il diniego. In pendenza di giudizio la Regione ha rilasciato l’AIA con prescrizioni, sostituendo il primo provvedimento: avverso tale atto il Consorzio ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il rapporto tra la disciplina degli scarichi, di recepimento della direttiva 91/271/CEE, e quella dell’AIA. L’art. 107 del D.Lgs. n. 152/2006 consente il recapito di reflui industriali in reti fognarie destinate ad acque reflue urbane, ma solo nel rispetto di limiti stringenti. Il punto 6.11 dell’Allegato VIII assoggetta invece ad AIA il trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione IPPC.
La circolare ministeriale n. 12422 del 17.06.2015 esclude i depuratori che trattano solo reflui urbani, ma precisa che, in presenza di reflui industriali, l’esclusione non opera per le parti in cui il depuratore effettua il pretrattamento necessario a conseguire i limiti di conferimento. La Corte richiama l’art. 29-sexies, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 152/2006: la depurazione fuori sito è ammessa solo se garantisce un livello equivalente di protezione dell’ambiente. Ne deriva che l’assenza di pretrattamento efficace a monte esclude l’assimilazione alle acque coperte dalla direttiva.
Nel caso concreto il Collegio accerta che la condotta in concessione raccoglie reflui a prevalente carattere industriale, che le installazioni IPPC non applicano pretrattamenti a piè di impianto e che il depuratore assolve tale funzione in modo strutturalmente autonomo. Irrilevanti sono la proprietà pubblica della rete, l’incidenza ridotta dei conferimenti IPPC sul totale e l’eventuale applicazione delle medesime modalità tariffarie. Il criterio della prevalenza non fonda da solo la decisione, ma corrobora la motivazione.
Il Tribunale respinge anche il profilo di disparità di trattamento rispetto ad altro depuratore consortile: la diversità del regime proprietario della rete non incide sul requisito dell’indipendenza, che riguarda il processo di trattamento. Quanto al punto di campionamento e alle sostanze pericolose, il provvedimento applica correttamente l’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, riducendo i valori limite in considerazione della diluizione. Infondato è anche il motivo sui maggiori costi gestionali, inammissibile perché estraneo allo scrutinio di legittimità.
Ricorso originario e motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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