Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 388 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato anche quando questo sia formato su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il titolo esecutivo giudiziale, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva: è sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il decisum nel termine assegnato e può nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La sentenza di primo grado ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.

La pronuncia è stata appellata dal solo ricorrente, limitatamente al capo sulle spese, e la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto il gravame riconoscendo le spese di entrambi i gradi con distrazione. Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello sulle spese, unico oggetto di appello; anche sulla sentenza della Corte d’Appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione resa in data 20.05.2025.

Sul piano delle formalità esecutive, il TAR rileva che entrambe le sentenze sono state notificate in copia conforme all’indirizzo pec dell’amministrazione. Trova applicazione la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla parte risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Quanto all’ammissibilità del rimedio, il Collegio osserva che il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario del lavoro e rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 1.000,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza della Corte d’Appello, che ha confermato sul punto la decisione di primo grado. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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