Revoca del nulla-osta e termine per reperire nuovo datore di lavoro (TAR Toscana n. 1516 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato non può fondarsi esclusivamente sul difetto del codice ATECO del datore istante rispetto ai settori produttivi ammessi dal decreto flussi. Ove l’istanza sia stata inserita seguendo le procedure telematiche predisposte dalla stessa Amministrazione e non emergano condotte fraudolente, la P.A. deve valutare la richiesta del lavoratore, formulata in sede procedimentale, di un congruo termine per reperire un nuovo datore di lavoro in possesso dei requisiti. La valutazione va operata alla luce dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, non potendo l’Amministrazione opporre un’aprioristica chiusura.
Il Fatto
Due lavoratori stranieri, entrati regolarmente in Italia nell’ambito dei flussi 2024, si erano attivati con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia di Lucca per la stipula del contratto di soggiorno. Per il tramite del loro legale, con istanza del 21/03/2025, sollecitavano la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione e chiedevano, qualora l’attività del datore di lavoro non rientrasse nei settori produttivi dei decreti flussi, un congruo termine per reperire altro datore di lavoro.
La Prefettura, senza convocare le parti, avviava il procedimento di revoca e in data 07.10.2025 emetteva i decreti di revoca dei nulla-osta. La motivazione si fondava sulla mancanza delle asseverazioni e sul fatto che il settore calzaturiero del datore istante non rientrava tra quelli previsti dalla normativa flussi. I lavoratori impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Toscana. La domanda cautelare veniva accolta con le ordinanze nn. 32 e 33 del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, riunisce i due ricorsi stante la medesima fattispecie. Nel merito, li ritiene complessivamente fondati. La parte ricorrente osservava che il sistema telematico di inserimento delle domande di nulla-osta non prevedeva un blocco automatico per i datori muniti di codice ATECO non corrispondente ai settori produttivi consentiti.
La Corte rileva che tale affermazione non è stata contestata dall’Amministrazione costituita. Poiché l’inserimento delle domande è avvenuto seguendo le procedure predisposte dalla stessa P.A. e non emergono condotte fraudolente, il dato è decisivo: il codice ATECO, pur inammissibile, era comunque inseribile in procedura telematica.
Da qui la conseguenza giuridica: la P.A. avrebbe dovuto quantomeno dare seguito alla richiesta procedimentale dei lavoratori del 21/03/2025, con cui si domandava un congruo termine per reperire un nuovo datore di lavoro operante nei settori consentiti e in possesso degli altri requisiti per l’assunzione.
Tale specifica istanza, alla luce della particolarità di quanto accaduto, doveva essere valutata sulla base dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. L’Amministrazione, invece, ha opposto un’aprioristica chiusura, omettendo ogni valutazione e non convocando le parti interessate.
Per queste assorbenti ragioni i ricorsi sono accolti e i provvedimenti impugnati annullati. Le spese di lite vengono compensate per la particolarità del caso esaminato.
Nota della Redazione
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