Deroga cave trachite nel Parco Colli Euganei: drastica riduzione degli impatti (TAR Veneto n. 1193 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32 della L.R. Veneto n. 13/2018, che consente l’attività di cava in deroga alle limitazioni del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, subordina la deroga alla dimostrazione, mediante studio di fattibilità sperimentale, di un progetto ad alto contenuto innovativo da cui emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici e ambientali rispetto alle coltivazioni condotte con le usuali tecniche di estrazione della trachite. La norma richiede un doppio livello di comparazione: al confronto generale tra tecnica proposta e tecniche ordinarie deve seguire la verifica concreta della riduzione degli impatti nel sito interessato. L’innovazione tecnica non è sufficiente in sé, costituendo solo il mezzo per il risultato sostanziale della riduzione degli impatti. La modesta incidenza iniziale del sito non abbassa la soglia della nozione di drastica riduzione. L’onere di provare i presupposti derogatori grava sul proponente, non essendo la deroga un diritto soggettivo perfetto.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione mineraria per l’estrazione di trachite nel territorio dei Colli Euganei, giunta al terzo stralcio esecutivo, ha presentato istanza di prosecuzione con ampliamento della cava, invocando la deroga prevista dall’art. 32 della L.R. n. 13/2018 e attivando il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Il progetto prevedeva l’escavazione a fossa sul preesistente piazzale, con abbandono dell’esplosivo in favore del taglio meccanico con filo diamantato. Sono intervenuti pareri negativi della Soprintendenza e dell’Ente Parco, quindi il parere contrario del Comitato V.I.A. regionale e il decreto direttoriale che ha espresso giudizio non favorevole di v.i.a. e diniego del p.a.u.r. La società ha impugnato gli atti endoprocedimentali e, con motivi aggiunti, il provvedimento finale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto le censure contro i pareri paesaggistici. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto sorretto da motivazione ampia ed esaustiva, con inquadramento vincolistico completo e valutazione degli impatti del progetto. Il giudizio negativo si fonda su due argomenti ragionevoli: il peggioramento della ricomposizione dell’area, con raddoppio della trincea di scavo, e la mancata previsione di misure di mitigazione della percepibilità su vasta scala della parete di cava esistente.

Il Collegio ha ricordato che i pareri di compatibilità paesaggistica sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica e sono sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il giudizio non può essere sostituito da documentazione tecnica di parte. La circostanza che la parete di cava fosse già autorizzata non la rende irrilevante, perché la compromissione preesistente impone un vaglio ancor più pervasivo.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 32 della L.R. n. 13/2018. Il Tribunale ha distinto il parametro comparativo generale — le coltivazioni con usuali tecniche di estrazione della trachite — dalla verifica finale, che deve essere concreta e riferita al singolo sito. Il riferimento alle “coltivazioni” al plurale e all’avverbio “normalmente” individua il termine di paragone, ma non consente di rimanere su un piano astratto.

Decisiva è la struttura della norma: essa collega causalmente l’innovazione alla drastica riduzione degli impatti, mostrando che il Legislatore non considera sufficiente l’innovazione in sé. L’art. 32 è una clausola derogatoria a carattere strettamente selettivo, e la sua ratio non è premiare l’innovazione ma ridurre l’impatto. Ne segue che, ove la situazione di partenza presenti impatti modesti, non si abbassa proporzionalmente la soglia del “drastico”, altrimenti si ammetterebbe la deroga con minimi miglioramenti.

Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha affermato che grava sul proponente dimostrare i presupposti derogatori, mentre l’Amministrazione deve motivare sulle ragioni del diniego. Le valutazioni del Comitato V.I.A. hanno confrontato gli impatti del progetto rispetto alle tecniche usuali, evidenziando l’assenza di sensibili miglioramenti o la presenza di modesti peggioramenti. Il fabbisogno di materiale pregiato non è condizione autonoma sufficiente, ma assorbito dall’esito negativo della verifica. Ricorso e motivi aggiunti sono stati rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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