Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1190 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. riconduce espressamente al rimedio ottemperanza l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è fondato quando l’amministrazione intimata non fornisca alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. In tal caso il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato, assegna un termine ultimativo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di complessivi € 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, non impugnata, è stata notificata in forma esecutiva presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell’amministrazione e dell’Avvocatura dello Stato.
Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con le modalità di cui al d.P.C.M. 28 novembre 2016, l’accredito della somma e la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 10 settembre 2025. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 12 febbraio 2025 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Il Collegio ha poi affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede infatti tale azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta elettronica con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito della somma di complessivi € 1.500,00, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta.
L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, perché si attivi — su istanza di parte — in caso di vana scadenza del termine e provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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