Deroga agli obblighi di programmazione e motivazione analitica dell’AGCOM (Cons. Stato n. 7974 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di deroga agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 177/2005, l’Autorità non può desumere la non tematicità del canale dalla sola natura semi-generalista dichiarata dall’emittente. L’art. 4, comma 2, della delibera n. 186/13/CONS impone un’indagine in concreto, fondata sulla tipologia del programma, sul target, sulla linea editoriale e sulla sua coerenza con la programmazione, sulla tipologia dell’offerta e sulla disponibilità di prodotto compatibile. Gli esiti di tale istruttoria devono essere trasfusi in motivazione.
Il Fatto
La società emittente chiedeva all’AGCOM la deroga agli obblighi di riserva di trasmissione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per tre canali. L’Autorità respingeva l’istanza con la delibera n. 236/15/CONS.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava il diniego per difetto di motivazione: l’Autorità aveva omesso di valutare i presupposti ulteriori su cui l’istanza si fondava, in particolare la coerenza tra obblighi imposti e linea editoriale dei canali. L’AGCOM proponeva appello, sostenendo la confusione tra tematicità del palinsesto, requisito di ammissione, e linea editoriale, elemento di merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 44, comma 8, del d.lgs. n. 177/2005 consente la deroga per i fornitori che non abbiano realizzato utili nel biennio, che abbiano una quota di mercato inferiore all’1 per cento o che abbiano natura di canali tematici. L’art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS riproduce le tre condizioni alternative di ammissione; il comma 2 impone all’Autorità di valutare, ai fini dell’accoglimento, la tipologia del programma, il target, la linea editoriale e la sua coerenza con l’effettiva programmazione, la tipologia dell’offerta e la disponibilità di prodotto compatibile.
La Corte esamina le istanze e rileva che tutte e tre sono articolate in quattro paragrafi dedicati alla linea editoriale del canale, al target di riferimento, alle quote di audience e alla effettiva disponibilità del prodotto. Il nucleo delle richieste poggia dunque sulla tipologia di opere diffuse in ragione della programmazione prescelta.
Da qui la conclusione che le istanze fossero riconducibili anche alla lettera c) dell’art. 4. L’omesso uso dell’aggettivo “tematico” è irrilevante rispetto al contenuto chiaro delle domande. L’Autorità stessa, nell’istruire le richieste sin dall’avviso di avvio del procedimento, aveva chiesto informazioni sulla tipologia di opere trasmesse. È quindi artificiosa l’impostazione dell’appellante secondo cui l’emittente avrebbe fondato l’istanza sulla sola mancata realizzazione di utili.
Il punto centrale attiene alla motivazione. Nel provvedimento impugnato la non tematicità del canale viene desunta in via diretta e univoca dalla natura semi-generalista dichiarata dall’emittente. Tale percorso non è conforme al tipo di indagine cui l’Autorità si è vincolata con l’art. 4, che esige una verifica in concreto sui criteri indicati. L’indagine era stata svolta, ma i suoi esiti non sono stati tradotti in motivazione.
L’appello è pertanto respinto. La novità e complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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