Deroghe agli obblighi di programmazione, la linea editoriale va motivata in concreto (Cons. Stato n. 7975 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 177/2005, l’Autorità non può fondare il diniego sulla sola natura semigeneralista dichiarata dall’emittente, quando l’istanza sia stata costruita anche sulla specifica linea editoriale del canale. Il Regolamento deroghe impone un’indagine in concreto, articolata sulla tipologia del programma, sul target, sulla linea editoriale e sulla sua coerenza con la programmazione, sulla tipologia dell’offerta e sull’effettiva disponibilità del prodotto. Gli esiti di tale istruttoria devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento, non desunti in via diretta e univoca dalla qualificazione formale del palinsesto. La circostanza che l’istanza non utilizzi l’aggettivo “tematico” è irrilevante rispetto al suo contenuto sostanziale. Il difetto di motivazione rende illegittimo il diniego.

Il Fatto

La società emittente presentava all’AGCOM tre istanze di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, riferite a canali tematici a vocazione crime, detective story e intrattenimento maschile giovanile. L’Autorità respingeva le richieste con la delibera n. 236/15/Cons del 28 aprile 2015.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione: l’AGCOM non aveva valutato i presupposti ulteriori su cui l’istanza era fondata, in particolare quelli imposti dall’art. 4 della delibera n. 186/13/CONS. Proponeva appello l’Autorità, sostenendo di aver correttamente distinto tra tematicità del palinsesto, requisito di ammissione, e linea editoriale, elemento di merito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la disciplina ratione temporis. L’abrogato comma 2 dell’art. 44 del d.lgs. n. 177/2005 imponeva la riserva del dieci per cento del tempo di diffusione alle opere europee recenti; il comma 8 demandava all’Autorità il compito di dettare i criteri di valutazione delle richieste di deroga per i fornitori che non avessero realizzato utili nel biennio, avessero quota di mercato inferiore all’uno per cento o avessero natura di canali tematici.

Il Collegio richiama quindi l’art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, che enumera le tre condizioni alternative di ammissione, e il comma 2, che impone all’Autorità di valutare la tipologia del programma, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l’effettiva programmazione, la tipologia dell’offerta e l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile.

Passando alle istanze, la Corte osserva che il loro nucleo argomentativo poggiava proprio sulla tipologia di opere diffuse in ragione della programmazione prescelta, documentata nei palinsesti: tutte erano articolate in paragrafi dedicati a linea editoriale, target, quote di audience e disponibilità del prodotto. Ne deriva che le richieste involgevano anche il requisito della lettera c) del citato art. 4.

Il rilievo dell’Autorità secondo cui l’istanza si fondava sulla sola mancata realizzazione di utili è artificioso. La stessa AGCOM, fin dall’avvio del procedimento, aveva chiesto informazioni sulla tipologia di opere trasmesse; ha svolto l’indagine, ma non ne ha tradotto gli esiti in motivazione. La non tematicità del canale viene desunta in via diretta e univoca dalla sola natura semigeneralista dichiarata dalla società, in contrasto con il tipo di accertamento in concreto cui l’Autorità si è vincolata. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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