Deruralizzazione e attestato di fabbisogno tra legge regionale e piano urbanistico comunale (Cons. Stato n. 10492 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio la legge regionale non abroga le disposizioni regolamentari comunali difformi in assenza di una norma transitoria o di prima applicazione che lo disponga espressamente. Il dimensionamento delle superfici deruralizzabili posto dalle norme tecniche di attuazione comunali e il sistema dell’attestato di fabbisogno di SUL non contrastano con la disciplina regionale che impone il computo a consuntivo delle deruralizzazioni nel quinquennio, poiché operano su piani distinti: la pianificazione quinquennale l’una, la singola deruralizzazione l’altra. La presentazione del piano aziendale di miglioramento agricolo, approvato dal Comune con verifica di conformità urbanistica, integra la pratica edilizia cui è collegato il termine di decadenza dell’attestato. Il termine di sessanta giorni non è irragionevole e le scelte imprenditoriali restano estranee al sindacato del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società agricola proprietaria di alcuni immobili non più utilizzabili a fini agricoli chiedeva al Comune il rilascio degli attestati di fabbisogno di superficie utile lorda per la deruralizzazione, previsti dall’art. 72, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico comunale. Ottenuti gli attestati, presentava nei sessanta giorni la domanda di atti di assenso paesaggistici, rilasciati nel 2015.
Il Comune, con una prima nota, richiamava la società all’approvazione del piano di miglioramento agricolo di cui all’art. 82 l.r. n. 65/2014, a pena di perdita del diritto sulla superficie; con una seconda nota precisava che la disponibilità della SUL era condizionata alla presentazione del piano e che nessun provvedimento di decadenza sarebbe stato emesso, essendo le cause di decadenza già comunicate in sede di attestato. La società impugnava questi atti e gli atti di assenso davanti al TAR Toscana, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo ruota intorno alla pretesa prevalenza dell’art. 83, ultimo comma, l.r. n. 65/2014 sulle previsioni regolamentari locali: secondo l’appellante la disciplina regionale avrebbe introdotto un sistema a consuntivo delle deruralizzazioni, imponendo la disapplicazione dell’art. 72 delle norme tecniche di attuazione. Il Consiglio di Stato ricostruisce la cornice costituzionale: l’urbanistica e l’edilizia appartengono alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., mentre la pianificazione comunale resta funzione fondamentale dell’ente locale ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. d), d.l. n. 78/2010.
La Sezione richiama la propria sentenza n. 8618 del 29 ottobre 2024 per escludere che la legge regionale abbia abrogato tutte le disposizioni regolamentari difformi. Una corretta tecnica legislativa avrebbe richiesto una norma transitoria espressa; la stessa legge regionale, all’art. 240, prevede in altra materia la prevalenza delle proprie disposizioni su quelle comunali difformi, il che conferma che dove il legislatore ha inteso derogare lo ha detto chiaramente.
Nel merito, il limite di dimensionamento prescritto dall’art. 72 delle norme tecniche di attuazione non è manifestamente illogico né eccessivamente ristretto. L’art. 83, ultimo comma, l.r. n. 65/2014 collega il computo delle superfici deruralizzate alla durata del quadro previsionale strategico quinquennale e soddisfa un’esigenza di pianificazione compatibile con la disciplina della singola deruralizzazione. La lettura dell’appellante comporterebbe invece una liberalizzazione delle superfici mediante frazionamento, in contrasto con la ratio della legge regionale volta al mantenimento delle caratteristiche del territorio. La nota comunale del 12 giugno 2015 ha inoltre assolto all’onere di motivazione. La Corte aggiunge un rilievo assorbente: la fattispecie ricade nell’art. 82 l.r. n. 65/2014, sugli edifici aziendali, e non nell’art. 83, che riguarda gli edifici rurali isolati.
Il secondo motivo censura la decadenza degli attestati per mancata presentazione del piano nel termine. La Corte osserva che il programma aziendale di miglioramento, approvato dal Comune con verifica della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 74, comma 4, l.r. n. 65/2014, attesta la conformità urbanistica a pieno titolo e rientra nella pratica edilizia richiamata dall’art. 72. Quanto alla mancata dichiarazione di decadenza, la relativa comunicazione era già contenuta nella nota impugnata e non lede le prerogative del richiedente.
Il terzo motivo investe la congruità del termine di sessanta giorni e la mancata necessità del piano in caso di trasferimenti parziali con accollo della sanzione di inedificabilità. La Corte ritiene il termine congruo, potendo le dimensioni dell’azienda agevolare la redazione del piano, e qualifica la scelta di accollarsi la sanzione come scelta imprenditoriale sottratta al sindacato del giudice. L’appello è quindi respinto, senza liquidazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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