Le varianti urbanistiche non impongono la dismissione dell’attività produttiva (TAR Emilia-Romagna n. 1416 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come Ambito di Riqualificazione (AR) in sede di variante urbanistica non integra l’imposizione di un vincolo sostanzialmente espropriativo e non determina la paralisi funzionale dell’attività produttiva legittimamente insediata, quando la disciplina regolamentare dello strumento urbanistico generale consenta espressamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché ogni altro intervento necessario alla prosecuzione dell’attività in condizioni di sicurezza e per la riduzione degli impatti ambientali. L’eventuale richiamo, in sede di relazione illustrativa, a edifici “fatiscenti, dismessi o da dismettere” ha valenza meramente descrittiva degli obiettivi del piano e non assume portata precettiva puntuale. La scelta pianificatoria di ridurre le aree di espansione residenziale e di mantenere l’ambito produttivo in zona di riqualificazione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento del fatto, manifesta illogicità o violazione delle regole procedimentali. Non sussiste, infine, alcun affidamento qualificato alla permanenza di una destinazione urbanistica più favorevole, né le disposizioni proconcorrenziali e di rigenerazione urbana si traducono in un diritto soggettivo all’espansione in loco.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare adibito ad azienda vinicola attiva dal 1950, ha impugnato le delibere comunali di approvazione della variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio. Secondo la prospettazione attorea, le varianti avrebbero determinato una sostanziale declassificazione delle aree di proprietà, compromettendo la possibilità di razionalizzare e sviluppare il complesso produttivo e valorizzare l’area residenziale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 4 l.r. n. 20/2000 e dell’art. 39 l.r. n. 19/2012, lamentando l’imposizione di una dismissione coatta dell’impianto senza indennizzo, oltre alla violazione dei principi di legittimo affidamento e proporzionalità.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque la reiezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la classificazione delle aree come AR era già prevista nel PSC del 2008 e non è stata modificata dalle varianti impugnate, sicché l’eventuale annullamento non avrebbe prodotto alcun effetto utile per il ricorrente, difettando l’interesse concreto e attuale all’azione.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, rilevando che la disciplina del RUE per gli ambiti AR consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ogni intervento necessario alla prosecuzione dell’attività produttiva. La variante, pertanto, non realizza la lamentata paralisi funzionale dell’azienda. Il Collegio ha inoltre richiamato gli strumenti di cui al d.P.R. n. 160/2010, idonei a rendere praticabili interventi in deroga alla pianificazione generale, rilevando che la stessa impresa ricorrente aveva avviato tale percorso per un progetto di miglioramento della logistica interna, senza poi darvi seguito.
Quanto alle censure di difetto di motivazione e sproporzione, il giudice ha rammentato che le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa e ha ritenuto le opzioni adottate coerenti con l’esigenza di non incentivare espansioni in un contesto sensibile sotto i profili di rumorosità, odori e traffico pesante. La rimodulazione delle pertinenze e la riclassificazione di una porzione libera in ambito agricolo sono state valutate non abnormi né sproporzionate, anche in ragione del rischio di potenziale liquefazione dei suoli richiamato dall’amministrazione.
Infine, il Collegio ha escluso la sussistenza di un affidamento qualificato alla permanenza di una destinazione urbanistica più favorevole, osservando che le varianti mantengono aperti canali procedimentali per gli interventi necessari al funzionamento dell’impianto. Le ricordate disposizioni proconcorrenziali e di rigenerazione urbana impongono un bilanciamento con le esigenze ordinanti del governo del territorio, operato in modo non irragionevole. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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