Servitù di uso pubblico e chiusura del fondo: sbarre sulla strada vicinale (Cons. Stato n. 10499 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può legittimamente negare l’autorizzazione all’apposizione di sbarre che limitino il transito su una strada vicinale gravata da servitù di uso pubblico, perché l’uso pubblico postula la percorribilità della strada da parte di una pluralità indistinta di cittadini e con una pluralità di mezzi. La valutazione sulla necessità di interdire il passaggio dei mezzi pesanti costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per carenza di istruttoria, incompletezza del procedimento logico-valutativo o manifesta irragionevolezza; l’interessato che contesti il nucleo dell’apprezzamento ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. La facoltà del proprietario di chiudere il fondo ai sensi dell’art. 841 cod. civ. debe esercitarsi senza limitare il contenuto della servitù e con mezzi idonei a consentirne la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio. Il principio di leale collaborazione, ora espresso nell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impone al privato la chiara e coerente esposizione dei fatti e delle richieste rivolte all’amministrazione.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno confinante con una strada vicinale, in parte di sua proprietà e gravata da servitù di uso pubblico, riceve dal Comune un’ordinanza di messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno soprastante la strada e, poco dopo, un’ordinanza di demolizione delle opere di chiusura del transito realizzate mediante rete e altro materiale.

Presentata istanza di permesso di costruire per il rinforzo del muro, il titolo edilizio viene rilasciato senza comprendere l’installazione di due sbarre, richieste dal privato per interdire il passaggio ai mezzi pesanti, ritenuti causa del cedimento. Il Comune nega anche l’esercizio dell’autotutela sollecitata dal privato. Il ricorso proposto al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, viene rigettato; il privato appella dolendosi dell’erroneità dei presupposti, della mancata consulenza tecnica e della violazione dell’art. 841 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Anzitutto dichiara inammissibile la parte del primo motivo costruita per relationem, con mero rinvio al ricorso di primo grado, perché l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2847 del 2007.

Nel merito, la Corte esclude che il rapporto dei Vigili del fuoco addebiti il cedimento ai lavori comunali di posa delle tubazioni: vi si prospettano, in via ipotetica, più fattori, tra cui vetustà, spinta del terreno per abbondanti piogge e lavori sulla strada vicinale. L’accertamento istruttorio sulle cause è pertanto ritenuto superfluo, perché oggetto della controversia non sono le cause ma i rimedi proposti, ossia l’apposizione delle sbarre e la loro idoneità a ostacolare il passaggio.

Il diniego dell’interdizione del transito esprime discrezionalità tecnica. Il sindacato è ammesso solo per carenza di istruttoria, incompletezza del procedimento logico-valutativo o manifesta irragionevolezza; chi contesta l’apprezzamento ha l’onere di incrinarne l’attendibilità tecnico-scientifica, altrimenti, di fronte a opinioni parimenti plausibili, prevale la posizione dell’organo istituzionalmente competente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10624 del 2022). La relazione tecnica di parte, secondo il Collegio, si limita a un’ipotesi priva di prova.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la nozione di servitù di uso pubblico: essa sussiste quando la strada possa essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con pluralità di mezzi, con conseguente potere del Comune di introdurre limitazioni al traffico (Cons. Stato, Sez. V, n. 1266 del 2010). La facoltà di chiusura ex art. 841 cod. civ. deve però esercitarsi senza limitare il contenuto della servitù, adottando mezzi idonei a consentirne la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio (Cass. civ., Sez. II, n. 21613 del 2004).

Il Collegio rileva l’andamento ondivago delle istanze del privato, che in un primo momento aveva prospettato la chiusura integrale della strada e solo successivamente quella parziale. La chiusura dell’intera carreggiata è in ogni caso illegittima, perché escluderebbe l’uso pubblico della via, il cui disciplinamento spetta al Comune sulla base delle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 285/1992). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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